Art. 12.
                          P e r s o n a l e
    1.   I   comuni   possono   stipulare  apposite  convenzioni  per
l'espletamento  dei  compiti di cui alla presente legge, imputando il
relativo onere sul capitolo di spesa inerente l'attivita' di servizio
e gestione dei fondi per la ricostruzione.