Art. 4. Condizioni per l'accesso al finanziamento in via prioritaria 1. Le disponibilita' finanziarie destinate all'edilizia privata, programmate ai sensi dell'Art. 3, comma 3, sono utilizzate in via prioritaria ed in ordine successivo senza ammissione di deroga in favore dei soggetti indicati dalla legge n. 32/1992, Art. 3, comma 2.