Art. 4.
    Condizioni per l'accesso al finanziamento in via prioritaria
    1.  Le disponibilita' finanziarie destinate all'edilizia privata,
programmate  ai  sensi  dell'Art.  3, comma 3, sono utilizzate in via
prioritaria  ed  in  ordine  successivo senza ammissione di deroga in
favore dei soggetti indicati dalla legge n. 32/1992, Art. 3, comma 2.