Art. 5. Soggetti aventi diritto al finanziamento in via prioritaria 1. Ai proprietari di cui alla legge n. 32/1992, Art. 3, comma 2, sono equiparati: a) i soggetti individuati dal decreto legislativo n. 76/1990, Art. 14, anche in presenza di domanda presentata dal proprietario; b) i soggetti che occupavano l'immobile all'epoca del sisma e divenuti proprietari a seguito di riscatto o acquisto di immobili appartenenti ad enti o istituti di gestione di case economiche e popolari. 2. Hanno inoltre diritto al finanziamento in via prioritaria sulla base dei medesimi criteri fissati dalla legge n. 32/1992, Art. 3, comma 2, i soggetti aventi titolo su immobili ricadenti nei piani di recupero di cui al decreto legislativo n. 76/1990, Art. 34, comma 3, lettera c), adottati nei comuni disastrati e gravemente danneggiati entro il 23 gennaio 1992 ed eventualmente prorogati alla scadenza di validita' decennale del piano esecutivo e che hanno presentato il progetto di recupero ai sensi di legge. 3. Non sono esclusi dalla concessione dei contributi in via prioritaria i soggetti che hanno beneficiato per il fabbricato oggetto di contributo delle provvidenze disposte dall'ordinanza del commissario straordinario di Governo per le zone terremotate 6 gennaio 1981, n. 80. Il contributo concesso, ai sensi dell'ordinanza stessa, e' sempre detratto dal contributo spettante per la ricostruzione o la riparazione dell'immobile.