Art. 5.
     Soggetti aventi diritto al finanziamento in via prioritaria
    1.  Ai proprietari di cui alla legge n. 32/1992, Art. 3, comma 2,
sono equiparati:
      a) i  soggetti  individuati dal decreto legislativo n. 76/1990,
Art. 14, anche in presenza di domanda presentata dal proprietario;
      b) i  soggetti  che occupavano l'immobile all'epoca del sisma e
divenuti  proprietari  a  seguito  di riscatto o acquisto di immobili
appartenenti  ad  enti  o  istituti  di gestione di case economiche e
popolari.
    2.  Hanno  inoltre  diritto  al  finanziamento in via prioritaria
sulla  base dei medesimi criteri fissati dalla legge n. 32/1992, Art.
3,  comma 2, i soggetti aventi titolo su immobili ricadenti nei piani
di  recupero di cui al decreto legislativo n. 76/1990, Art. 34, comma
3,   lettera   c),   adottati  nei  comuni  disastrati  e  gravemente
danneggiati  entro il 23 gennaio 1992 ed eventualmente prorogati alla
scadenza  di  validita'  decennale  del  piano  esecutivo e che hanno
presentato il progetto di recupero ai sensi di legge.
    3.  Non  sono  esclusi  dalla  concessione  dei contributi in via
prioritaria  i  soggetti  che  hanno  beneficiato  per  il fabbricato
oggetto  di  contributo delle provvidenze disposte dall'ordinanza del
commissario  straordinario  di  Governo  per  le  zone  terremotate 6
gennaio  1981, n. 80. Il contributo concesso, ai sensi dell'ordinanza
stessa,   e'   sempre   detratto  dal  contributo  spettante  per  la
ricostruzione o la riparazione dell'immobile.