Art. 7.
                  Opere strutturali e condominiali
    1.  Nei  fabbricati in cui sono comprese piu' unita' immobiliari,
anche  appartenenti  ad  un  medesimo  soggetto,  il finanziamento si
estende,  nei  limiti  del contributo massimo ammissibile fissato per
ciascuna  di  esse,  alle  opere  strutturali  ed  alle  parti comuni
necessarie  ad assicurare la stabilita' globale dell'edificio, la sua
difesa  dagli  agenti  atmosferici  nonche'  la piena funzionalita' e
sicurezza delle unita' abitative da finanziare in via prioritaria. Il
finanziamento  si estende anche alle opere occorrenti al rispetto dei
vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
    2.  I  soggetti  destinatari  di un contributo limitato alle sole
opere  strutturali ed a quelle comuni, come definite nel comma 1, non
sono   obbligati   all'esecuzione   dei   lavori   di   completamento
dell'intervento   nei  termini  assegnati  con  il  provvedimento  di
concessione del finanziamento in via prioritaria.