Art. 7. Opere strutturali e condominiali 1. Nei fabbricati in cui sono comprese piu' unita' immobiliari, anche appartenenti ad un medesimo soggetto, il finanziamento si estende, nei limiti del contributo massimo ammissibile fissato per ciascuna di esse, alle opere strutturali ed alle parti comuni necessarie ad assicurare la stabilita' globale dell'edificio, la sua difesa dagli agenti atmosferici nonche' la piena funzionalita' e sicurezza delle unita' abitative da finanziare in via prioritaria. Il finanziamento si estende anche alle opere occorrenti al rispetto dei vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 2. I soggetti destinatari di un contributo limitato alle sole opere strutturali ed a quelle comuni, come definite nel comma 1, non sono obbligati all'esecuzione dei lavori di completamento dell'intervento nei termini assegnati con il provvedimento di concessione del finanziamento in via prioritaria.