Art. 8.
     Disciplina del procedimento di assegnazione del contributo
    1.  I  contributi  di  cui  al  decreto  legislativo  n. 76/1990,
articoli  10 e 11 e quelli di cui all'Art. 3 sono concessi unitamente
al   permesso   a   costruire   con  provvedimento  del  responsabile
dell'ufficio  ricostruzione previo parere della commissione di cui al
decreto legislativo n. 76/1990, Art. 19, comma 1.
    2.  I  comuni possono stabilire, ai sensi della legge 27 dicembre
1997,  n. 449, Art. 41, comma 1, la soppressione della commissione di
cui  al  comma 1. In tal caso il parere di cui al comma 1 e' reso dal
responsabile  dei  procedimento con tutti i poteri e le competenze in
precedenza  attribuite  alla  commissione  dal decreto legislativo n.
76/1990, Art. 19.
    3.  Ai  fini  della concessione del contributo, la documentazione
integrativa  di cui al decreto legislativo n. 76/1990, Art. 18, comma
5,  prevale,  in  caso  di  contrasto,  sulla domanda e sulla perizia
giurata  presentate  ai  sensi  e  nei  termini  di  cui  al  decreto
legislativo stesso.
    4.  Il  contributo assegnato per abitazione di prima casa, la cui
superficie  utile  abitabile  preesistente al sisma e' inferiore a 45
mq, e' comunque commisurato alla superficie minima di 45 mq.