Art. 8. Disciplina del procedimento di assegnazione del contributo 1. I contributi di cui al decreto legislativo n. 76/1990, articoli 10 e 11 e quelli di cui all'Art. 3 sono concessi unitamente al permesso a costruire con provvedimento del responsabile dell'ufficio ricostruzione previo parere della commissione di cui al decreto legislativo n. 76/1990, Art. 19, comma 1. 2. I comuni possono stabilire, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, Art. 41, comma 1, la soppressione della commissione di cui al comma 1. In tal caso il parere di cui al comma 1 e' reso dal responsabile dei procedimento con tutti i poteri e le competenze in precedenza attribuite alla commissione dal decreto legislativo n. 76/1990, Art. 19. 3. Ai fini della concessione del contributo, la documentazione integrativa di cui al decreto legislativo n. 76/1990, Art. 18, comma 5, prevale, in caso di contrasto, sulla domanda e sulla perizia giurata presentate ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo stesso. 4. Il contributo assegnato per abitazione di prima casa, la cui superficie utile abitabile preesistente al sisma e' inferiore a 45 mq, e' comunque commisurato alla superficie minima di 45 mq.