Art. 9.
                      Liquidazione saldo finale
    1.  Per  la  liquidazione  del  saldo  finale  di  cui al decreto
legislativo  n. 76/1990, Art. 21, comma 2, lettera e), sono richiesti
al  beneficiario del contributo, in qualita' di soggetto appaltante i
lavori, i seguenti documenti a dimostrazione della spesa:
      a) relazione  giurata  del  direttore dei lavori sull'andamento
degli stessi;
      b) lo  stato  finale dei lavori, sottoscritto dal direttore dei
lavori,  dal  titolare dell'impresa e dal proprietario, ai fini della
dimostrazione  della  spesa  per  lavori inerenti le unita' ammesse a
contributo;
      c) eventuali   parcelle  professionali,  vistate  dagli  ordini
competenti,  per  la  dimostrazione  della  spesa  per  oneri tecnici
inerenti le unita' ammesse a contributo;
      d) le fatture relative all'importo del contributo. Per i lavori
eseguiti  prima  dell'entrata  in  vigore del decreto-legge 30 maggio
1988, n. 173, convertito con legge 26 luglio 1988, n. 291, le fatture
possono  essere  sostituite  da  dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta'  resa  dal  beneficiario  attestante  l'importo dei lavori
eseguiti dall'impresa o in economia;
      e) collaudo  tecnico  amministrativo  per  i  lavori di importo
superiore a Euro 516.456,89.
    2.  Nessun'altra documentazione integrativa puo' essere richiesta
dal  tecnico  preposto  all'accertamento  di regolarita' ai sensi del
decreto  legislativo n. 76/1990, Art. 21, comma 3. Le responsabilita'
relative    alla   documentazione   presentata   ed   alla   gestione
dell'intervento  di  ricostruzione o riparazione dell'immobile per il
quale si richiede il saldo del contributo, anche nei riguardi di enti
esterni    all'amministrazione   comunale   sono   del   committente,
dell'appaltatore   dei   lavori,  del  direttore  dei  lavori  e  del
collaudatore, ognuno per le rispettive competenze.
    3.  Se  la  documentazione  presentata e' completa e il pagamento
della   rata   di  saldo,  nei  limiti  del  contributo  assegnato  e
finanziato,  non  e'  erogato  entro  novanta  giorni  dalla  data di
presentazione della documentazione di cui al comma 1, il beneficiario
ha  diritto  al  riconoscimento  degli  interessi legali, sulla somma
ancora  dovuta. In tal caso, il responsabile del procedimento insieme
con   il   responsabile   dell'ufficio  ricostruzione,  risponde  del
pagamento degli interessi nei confronti dell'amministrazione.
    4.   Se  la  documentazione  presentata  risulta  incompleta,  il
responsabile  del  procedimento  puo'  richiedere,  nei trenta giorni
successivi,  una sola volta, la relativa integrazione che deve essere
inoltrata  entro  e  non  oltre  venti  giorni  dalla  notifica della
richiesta.  Il mancato o parziale adempimento alla richiesta comporta
la  decadenza  dei  benefici  relativi  alla  parte di contributo non
ancora  liquidata.  Il  dirigente  o  il  funzionario competente, nei
successivi    trenta    giorni,   adotta   il   conseguente   formale
provvedimento.
    5.  Le richieste di saldo gia' presentate alla data di entrata in
vigore  alla  presente  legge  e  non  ancora liquidate devono essere
riproposte con le modalita' di cui al presente articolo.