Art. 9. Liquidazione saldo finale 1. Per la liquidazione del saldo finale di cui al decreto legislativo n. 76/1990, Art. 21, comma 2, lettera e), sono richiesti al beneficiario del contributo, in qualita' di soggetto appaltante i lavori, i seguenti documenti a dimostrazione della spesa: a) relazione giurata del direttore dei lavori sull'andamento degli stessi; b) lo stato finale dei lavori, sottoscritto dal direttore dei lavori, dal titolare dell'impresa e dal proprietario, ai fini della dimostrazione della spesa per lavori inerenti le unita' ammesse a contributo; c) eventuali parcelle professionali, vistate dagli ordini competenti, per la dimostrazione della spesa per oneri tecnici inerenti le unita' ammesse a contributo; d) le fatture relative all'importo del contributo. Per i lavori eseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito con legge 26 luglio 1988, n. 291, le fatture possono essere sostituite da dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dal beneficiario attestante l'importo dei lavori eseguiti dall'impresa o in economia; e) collaudo tecnico amministrativo per i lavori di importo superiore a Euro 516.456,89. 2. Nessun'altra documentazione integrativa puo' essere richiesta dal tecnico preposto all'accertamento di regolarita' ai sensi del decreto legislativo n. 76/1990, Art. 21, comma 3. Le responsabilita' relative alla documentazione presentata ed alla gestione dell'intervento di ricostruzione o riparazione dell'immobile per il quale si richiede il saldo del contributo, anche nei riguardi di enti esterni all'amministrazione comunale sono del committente, dell'appaltatore dei lavori, del direttore dei lavori e del collaudatore, ognuno per le rispettive competenze. 3. Se la documentazione presentata e' completa e il pagamento della rata di saldo, nei limiti del contributo assegnato e finanziato, non e' erogato entro novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione di cui al comma 1, il beneficiario ha diritto al riconoscimento degli interessi legali, sulla somma ancora dovuta. In tal caso, il responsabile del procedimento insieme con il responsabile dell'ufficio ricostruzione, risponde del pagamento degli interessi nei confronti dell'amministrazione. 4. Se la documentazione presentata risulta incompleta, il responsabile del procedimento puo' richiedere, nei trenta giorni successivi, una sola volta, la relativa integrazione che deve essere inoltrata entro e non oltre venti giorni dalla notifica della richiesta. Il mancato o parziale adempimento alla richiesta comporta la decadenza dei benefici relativi alla parte di contributo non ancora liquidata. Il dirigente o il funzionario competente, nei successivi trenta giorni, adotta il conseguente formale provvedimento. 5. Le richieste di saldo gia' presentate alla data di entrata in vigore alla presente legge e non ancora liquidate devono essere riproposte con le modalita' di cui al presente articolo.