Art. 2.

    1.  La  giunta  regionale,  anche alla luce delle indicazioni che
annualmente  il  consiglio  regionale  elabora ai sensi dell'Art. 1 e
sentiti  gli  enti  locali,  le  istituzioni  scolastiche,  le  forze
sociali,  le  associazioni  e  le  organizzazioni  del  volontariato,
promuove  e  valorizza  opportune  iniziative  volte ad accrescere la
consapevolezza   sociale   e   culturale  nonche'  l'attenzione  alla
soluzione  delle  specifiche  problematiche,  oggetto  della presente
legge.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Molise.
      Campobasso, 12 novembre 2003
                                IORIO