Art. 2. 1. La giunta regionale, anche alla luce delle indicazioni che annualmente il consiglio regionale elabora ai sensi dell'Art. 1 e sentiti gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le forze sociali, le associazioni e le organizzazioni del volontariato, promuove e valorizza opportune iniziative volte ad accrescere la consapevolezza sociale e culturale nonche' l'attenzione alla soluzione delle specifiche problematiche, oggetto della presente legge. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Campobasso, 12 novembre 2003 IORIO