Art. 2.
                     Modalita' di partecipazione
    1.  La partecipazione della Regione alla societa' di cui all'Art.
1 e' subordinata alla condizione che:
      a) la  sottoscrizione  del  capitale  non  superi  il limite di
Euro 30.000,00;
      b) la  responsabilita'  della  Regione  sia  limitata  al  solo
capitale sottoscritto;
      c) non  sia  prevista  l'istituzione  di un fondo consortile ai
sensi degli articoli 2614 e 2615 del codice civile;
      d) non  sia  previsto l'obbligo di versare contributi annuali o
straordinari ai sensi dell'Art. 2615-ter del codice civile;
      e) sia  riconosciuto  alla Regione il diritto di recedere dalla
societa',    previa    comunicazione    scritta   al   consiglio   di
amministrazione, in caso di giustificato motivo connesso al mutamento
dell'oggetto  sociale  e  nei casi espressamente stabiliti da leggi o
regolamenti  che  ne  disciplinano la partecipazione ad associazioni,
consorzi e societa';
      f) sia  riservata  alla  Regione,  ai  sensi dell'Art. 2458 del
codice  civile,  la  nomina  di almeno un componente del consiglio di
amministrazione  nonche'  la  designazione  di  almeno  un componente
effettivo del collegio sindacale;
      g) il  consigliere  nominato dalla Regione sia anche componente
del comitato esecutivo;
      h) non  sia  prevista la possibilita', in caso di riduzione del
capitale sociale deliberata dall'assemblea, di assegnare alla Regione
attivita'  sociali  o  azioni  o  quote di altre societa' partecipate
dalla «Veneto Nanotech SCPA»;
      i) la sottoscrizione di azioni della societa' da parte di nuovi
soci  sia  condizionata alla preventiva sottoscrizione e accettazione
di eventuali accordi parasociali.