Art. 2. Modalita' di partecipazione 1. La partecipazione della Regione alla societa' di cui all'Art. 1 e' subordinata alla condizione che: a) la sottoscrizione del capitale non superi il limite di Euro 30.000,00; b) la responsabilita' della Regione sia limitata al solo capitale sottoscritto; c) non sia prevista l'istituzione di un fondo consortile ai sensi degli articoli 2614 e 2615 del codice civile; d) non sia previsto l'obbligo di versare contributi annuali o straordinari ai sensi dell'Art. 2615-ter del codice civile; e) sia riconosciuto alla Regione il diritto di recedere dalla societa', previa comunicazione scritta al consiglio di amministrazione, in caso di giustificato motivo connesso al mutamento dell'oggetto sociale e nei casi espressamente stabiliti da leggi o regolamenti che ne disciplinano la partecipazione ad associazioni, consorzi e societa'; f) sia riservata alla Regione, ai sensi dell'Art. 2458 del codice civile, la nomina di almeno un componente del consiglio di amministrazione nonche' la designazione di almeno un componente effettivo del collegio sindacale; g) il consigliere nominato dalla Regione sia anche componente del comitato esecutivo; h) non sia prevista la possibilita', in caso di riduzione del capitale sociale deliberata dall'assemblea, di assegnare alla Regione attivita' sociali o azioni o quote di altre societa' partecipate dalla «Veneto Nanotech SCPA»; i) la sottoscrizione di azioni della societa' da parte di nuovi soci sia condizionata alla preventiva sottoscrizione e accettazione di eventuali accordi parasociali.