Art. 2.
 Compiti della commissione regionale per le attivita' diabetologiche
    1. La commissione e' organo consultivo e di proposta della giunta
regionale  per le funzioni di programmazione e coordinamento generale
delle  attivita'  di  prevenzione,  cura e riabilitazione del diabete
mellito relativamente:
      a) agli  standard  operativi  di funzionamento per le attivita'
erogate;
      b) ai  protocolli  per  la  prevenzione, diagnosi e terapia del
diabete  mellito e delle sue complicanze, nonche' ai modelli standard
di comunicazione;
      c) al    piano    degli    interventi   operativi,   quali   la
predisposizione delle mappe di rischio;
      d) alle  attivita' di formazione ed aggiornamento del personale
medico,   infermieristico,  tecnico  assistenziale  da  inserire  nei
programmi di formazione ed aggiornamento permanente del personale del
ruolo sanitario regionale;
      e) alla ricerca epidemiologica;
      f) al  controllo  di  qualita'  delle  prestazioni  erogate dal
sistema di intervento;
      g) ai  contenuti e strumenti didattici da utilizzare nella rete
di  intervento  regionale  per  le attivita' di educazione rivolte ai
pazienti diabetici ed alle rispettive famiglie;
      h) allo   studio   di   fattibilita'   di  progetti  ed  azioni
programmate  dirette  ad  affrontare  la  malattia  diabetica secondo
contributi  polispecialistici  pluridisciplinari  ed  in linea con le
piu' moderne tecniche e metodiche terapeutiche.
    2.  La  commissione  svolge compiti di monitoraggio e valutazione
delle attivita' previste dall'Art. 5.
    3.  La  commissione  presenta ogni anno alla giunta regionale una
relazione  sull'attivita'  svolta  e  formula  eventuali proposte per
migliorare   il  servizio  sanitario  e  assistenziale,  nonche'  una
relazione  finale sull'attivita' effettuata nel triennio. Copia delle
relazioni e' trasmessa al consiglio regionale.