Art. 2. Compiti della commissione regionale per le attivita' diabetologiche 1. La commissione e' organo consultivo e di proposta della giunta regionale per le funzioni di programmazione e coordinamento generale delle attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione del diabete mellito relativamente: a) agli standard operativi di funzionamento per le attivita' erogate; b) ai protocolli per la prevenzione, diagnosi e terapia del diabete mellito e delle sue complicanze, nonche' ai modelli standard di comunicazione; c) al piano degli interventi operativi, quali la predisposizione delle mappe di rischio; d) alle attivita' di formazione ed aggiornamento del personale medico, infermieristico, tecnico assistenziale da inserire nei programmi di formazione ed aggiornamento permanente del personale del ruolo sanitario regionale; e) alla ricerca epidemiologica; f) al controllo di qualita' delle prestazioni erogate dal sistema di intervento; g) ai contenuti e strumenti didattici da utilizzare nella rete di intervento regionale per le attivita' di educazione rivolte ai pazienti diabetici ed alle rispettive famiglie; h) allo studio di fattibilita' di progetti ed azioni programmate dirette ad affrontare la malattia diabetica secondo contributi polispecialistici pluridisciplinari ed in linea con le piu' moderne tecniche e metodiche terapeutiche. 2. La commissione svolge compiti di monitoraggio e valutazione delle attivita' previste dall'Art. 5. 3. La commissione presenta ogni anno alla giunta regionale una relazione sull'attivita' svolta e formula eventuali proposte per migliorare il servizio sanitario e assistenziale, nonche' una relazione finale sull'attivita' effettuata nel triennio. Copia delle relazioni e' trasmessa al consiglio regionale.