Art. 6.
                    Associazioni di volontariato
    1.  Per  il  raggiungimento  degli  scopi previsti dalla presente
legge  il medico di medicina generale, o il pediatra di libera scelta
e  le  strutture  specialistiche  di  diabetologia si avvalgono della
collaborazione  e dell'aiuto delle associazioni di volontariato nelle
forme  e  nei  limiti  previsti  dall'Art. 45 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni.