Art. 6. Associazioni di volontariato 1. Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge il medico di medicina generale, o il pediatra di libera scelta e le strutture specialistiche di diabetologia si avvalgono della collaborazione e dell'aiuto delle associazioni di volontariato nelle forme e nei limiti previsti dall'Art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni.