Art. 7.
                          Oneri finanziari
    1.  Alle spese di natura corrente connesse al funzionamento della
commissione  per  le  attivita'  diabetologiche, quantificate in Euro
5.000,00  a decorrere dall'esercizio 2004, si provvede con le risorse
allocate  sull'u.p.b.  U0140  «Obiettivi  di  piano  per  la sanita»,
iscritta  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio 2004 e
pluriennale 2004-2006.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Veneto.
      Venezia, 24 novembre 2003
                                GALAN