Art. 7. Oneri finanziari 1. Alle spese di natura corrente connesse al funzionamento della commissione per le attivita' diabetologiche, quantificate in Euro 5.000,00 a decorrere dall'esercizio 2004, si provvede con le risorse allocate sull'u.p.b. U0140 «Obiettivi di piano per la sanita», iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2004 e pluriennale 2004-2006. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto. Venezia, 24 novembre 2003 GALAN