Art. 13.
   Interventi nell'ambito educativo e dell'istruzione e formazione
    1. La provincia garantisce alle persone disabili la fruizione dei
servizi socio-educativi per la prima infanzia secondo quanto disposto
dalla    vigente    normativa.   Garantisce   altresi'   il   diritto
all'educazione,   all'istruzione  e  alla  formazione  della  persona
disabile  nella  scuola  materna,  elementare  e  secondaria, nonche'
nell'ambito  della  formazione professionale, secondo quanto disposto
dalla  vigente  normativa,  nell'ottica  di  un  progetto di vita che
coinvolga  la  famiglia  nonche'  gli  enti  ed organismi interessati
operanti  sul  territorio.  Sostiene  e  promuove interventi a favore
della  persona  disabile  al  fine  della  frequenza  dei percorsi di
istruzione universitaria e superiore.
    2.   La   giunta   provinciale   promuove   la  qualificazione  e
l'individualizzazione delle attivita' di assistenza e di istruzione a
favore  degli  alunni  disabili,  anche  attraverso  l'attivazione di
interventi  che  tengano  conto  delle esigenze differenziate di tali
persone, in relazione alle specifiche disabilita' anche temporanee.
    3. Al fine dell'approfondimento, dello studio delle problematiche
e   della   elaborazione  di  proposte  in  materia  di  integrazione
scolastica delle persone disabili e del disagio scolastico, la giunta
provinciale  nomina,  per  la  durata della legislatura, un gruppo di
lavoro  interistituzionale,  collocato  nell'ambito  del dipartimento
competente  in materia di istruzione, composto, fino ad un massimo di
quindici   componenti,   da   operatori   ed  esperti  qualificati  e
rappresentativi degli organismi che operano nel settore.
    4. Per quanto non disposto da quest'articolo trovano applicazione
le disposizioni vigenti in materia.