Art. 15.
Disposizioni  per  agevolare l'inserimento e l'integrazione nel mondo
                  del lavoro delle persone disabili
    1.  Al fine di agevolare l'inserimento e l'integrazione nel mondo
del lavoro delle persone disabili, in attuazione della legge 12 marzo
1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), continuano
ad  applicarsi  le  disposizioni di cui all'Art. 26 (Disposizioni per
agevolare  l'inserimento  e l'integrazione nel mondo del lavoro delle
persone disabili) della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.