Art. 15. Disposizioni per agevolare l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili 1. Al fine di agevolare l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili, in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'Art. 26 (Disposizioni per agevolare l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili) della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.