Art. 16. Strumenti del collocamento mirato 1. Il collocamento mirato e' diretto all'obiettivo dell'inserimento al lavoro dei disabili e si realizza attraverso i seguenti strumenti: a) analisi delle capacita' professionali dei soggetti, anche al fine del riconoscimento di criteri formativi comunque acquisiti, mediante la ricostruzione delle attivita' di lavoro gia' svolte, delle attitudini evidenziatesi nella vita sociale e l'esame delle potenzialita' professionali; b) analisi dei caratteri dell'organizzazione del lavoro nel contesto di riferimento; c) analisi di posti di lavoro; d) formazione; e) tirocini; f) borse lavoro; g) azioni di tutoraggio e di supporto all'inserimento professionale, anche rivolte ai contesti familiari e di provenienza dei destinatari degli interventi; h) incentivi; i) agevolazioni per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'Art. 13 della legge n. 68 del 1999; j) adeguamenti di posti di lavoro di cui alla lettera c) del comma 1 dell'Art. 13 della legge n. 68 del 1999; k) accordi di programma territoriale che coinvolgono tutti i soggetti interessati al collocamento mirato; l) utilizzo di modalita' di telelavoro. 2. I servizi e le misure finanziarie di sostegno all'inserimento lavorativo e professionale dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999, sono specificati nei documenti di politica del lavoro. 3. Nell'ambito dei servizi e sostegni economici attivati dall'agenzia del lavoro e dagli altri servizi competenti, particolare attenzione e' dedicata a progetti, anche sperimentali, per i disabili psichici. Al fine di individuare e concertare ulteriori modalita' operative sono istituite forme stabili di collaborazione tra tutti i soggetti competenti. 4. I soggetti disabili rientranti nelle tutele previste dalla legge n. 68 del 1999 che hanno una quota di invalidita' superiore al 66 per cento possono essere assunti oltre la quota d'obbligo dagli enti pubblici o dai soggetti privati con le agevolazioni previste nei documenti di politica del lavoro.