Art. 16.
                  Strumenti del collocamento mirato
    1.    Il    collocamento    mirato   e'   diretto   all'obiettivo
dell'inserimento  al  lavoro  dei disabili e si realizza attraverso i
seguenti strumenti:
      a) analisi delle capacita' professionali dei soggetti, anche al
fine  del  riconoscimento  di  criteri  formativi comunque acquisiti,
mediante  la  ricostruzione  delle  attivita'  di lavoro gia' svolte,
delle  attitudini  evidenziatesi  nella  vita sociale e l'esame delle
potenzialita' professionali;
      b) analisi  dei  caratteri  dell'organizzazione  del lavoro nel
contesto di riferimento;
      c) analisi di posti di lavoro;
      d) formazione;
      e) tirocini;
      f) borse lavoro;
      g) azioni   di   tutoraggio   e   di  supporto  all'inserimento
professionale,  anche  rivolte ai contesti familiari e di provenienza
dei destinatari degli interventi;
      h) incentivi;
      i) agevolazioni  per  le assunzioni di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'Art. 13 della legge n. 68 del 1999;
      j) adeguamenti  di  posti  di lavoro di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'Art. 13 della legge n. 68 del 1999;
      k) accordi  di  programma  territoriale che coinvolgono tutti i
soggetti interessati al collocamento mirato;
      l) utilizzo di modalita' di telelavoro.
    2.  I servizi e le misure finanziarie di sostegno all'inserimento
lavorativo  e professionale dei disabili, di cui alla legge n. 68 del
1999, sono specificati nei documenti di politica del lavoro.
    3.   Nell'ambito   dei  servizi  e  sostegni  economici  attivati
dall'agenzia del lavoro e dagli altri servizi competenti, particolare
attenzione e' dedicata a progetti, anche sperimentali, per i disabili
psichici.  Al  fine  di  individuare e concertare ulteriori modalita'
operative  sono istituite forme stabili di collaborazione tra tutti i
soggetti competenti.
    4.  I  soggetti  disabili  rientranti nelle tutele previste dalla
legge  n. 68 del 1999 che hanno una quota di invalidita' superiore al
66  per  cento  possono essere assunti oltre la quota d'obbligo dagli
enti pubblici o dai soggetti privati con le agevolazioni previste nei
documenti di politica del lavoro.