Art. 18.
                Formazione integrata degli operatori
    1.  Nell'ambito delle norme provinciali in tema di formazione, la
provincia,  in  ottemperanza  all'Art.  39, comma 2, lettere c) e d),
della  legge  n.  104  del  1992,  favorisce  occasioni  e iniziative
finalizzate  alla  formazione e all'aggiornamento multidisciplinare e
interprofessionale  degli operatori che a vario titolo sono impegnati
nelle  attivita'  di  integrazione  delle  persone  in  situazione di
handicap. Per  svolgere  queste  funzioni la provincia puo' avvalersi
del   supporto   di   istituti   e   centri   formativi   stipulando,
all'occorrenza, apposite convenzioni.
    2.  La  provincia  promuove  e  organizza  le  attivita' di prima
formazione,    perfezionamento,    specializzazione,   aggiornamento,
riqualificazione  nonche'  di  formazione manageriale e di formazione
tutoriale  previste  dalla  legge  provinciale  20 marzo  1978, n. 14
(Interventi  della  provincia  Autonoma  di Trento per la formazione,
l'aggiornamento e la riqualificazione professionale del personale dei
servizi  socio-sanitari), e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  502  (Riordino  della  disciplina  in  materia sanitaria, a norma
dell'Art.  1  della legge 23 ottobre 1992, n. 421), tenendo conto del
fabbisogno   rilevato   in  campo  sanitario  e  socio-sanitario;  le
attivita'  possono  essere  svolte  dalla  provincia  direttamente  o
avvalendosi di soggetti accreditati.
    3. I diplomi e gli attestati di formazione professionale relativi
alla  figura  dell'educatore  professionale,  conseguiti in base alla
normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore dell'Art. 6 del
decreto  legislativo n. 502 del 1992 dagli studenti iscritti al primo
anno  di  corso  dal  10 gennaio 1996 al 31 dicembre 2000, permettono
l'esercizio della corrispondente attivita' professionale in regime di
lavoro dipendente e autonomo.