Art. 18. Formazione integrata degli operatori 1. Nell'ambito delle norme provinciali in tema di formazione, la provincia, in ottemperanza all'Art. 39, comma 2, lettere c) e d), della legge n. 104 del 1992, favorisce occasioni e iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento multidisciplinare e interprofessionale degli operatori che a vario titolo sono impegnati nelle attivita' di integrazione delle persone in situazione di handicap. Per svolgere queste funzioni la provincia puo' avvalersi del supporto di istituti e centri formativi stipulando, all'occorrenza, apposite convenzioni. 2. La provincia promuove e organizza le attivita' di prima formazione, perfezionamento, specializzazione, aggiornamento, riqualificazione nonche' di formazione manageriale e di formazione tutoriale previste dalla legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14 (Interventi della provincia Autonoma di Trento per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale del personale dei servizi socio-sanitari), e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), tenendo conto del fabbisogno rilevato in campo sanitario e socio-sanitario; le attivita' possono essere svolte dalla provincia direttamente o avvalendosi di soggetti accreditati. 3. I diplomi e gli attestati di formazione professionale relativi alla figura dell'educatore professionale, conseguiti in base alla normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore dell'Art. 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992 dagli studenti iscritti al primo anno di corso dal 10 gennaio 1996 al 31 dicembre 2000, permettono l'esercizio della corrispondente attivita' professionale in regime di lavoro dipendente e autonomo.