Art. 19. Partecipazione alle attivita' culturali, sportive, ricreative e turistiche 1. La provincia rimuove gli ostacoli che impediscono la piena ed effettiva partecipazione delle persone in situazione di handicap alle attivita' culturali, sportive, ricreative e turistiche. 2. La provincia, in particolare, favorisce e promuove: a) lo svolgimento di attivita' sportive da parte delle persone in situazione di handicap, considerando la pratica delle stesse un servizio sociale ed un elemento fondamentale di formazione psicofisica; b) la partecipazione alla vita sociale e culturale delle persone in situazione di handicap. 3. La provincia sostiene l'opera dei vari organismi attivi in campo sportivo e culturale che favoriscono, rispettivamente, la partecipazione alla pratica sportiva e la formazione culturale ed il coinvolgimento nelle iniziative culturali delle persone in situazione di handicap. 4. La provincia e i comuni, singoli o associati, garantiscono l'accessibilita' e la fruibilita' delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone in situazione di handicap, anche tramite l'adeguamento delle strutture esistenti o l'acquisto di specifiche attrezzature.