Art. 19.
Partecipazione  alle  attivita'  culturali,  sportive,  ricreative  e
                             turistiche
    1.  La provincia rimuove gli ostacoli che impediscono la piena ed
effettiva partecipazione delle persone in situazione di handicap alle
attivita' culturali, sportive, ricreative e turistiche.
    2. La provincia, in particolare, favorisce e promuove:
      a) lo  svolgimento di attivita' sportive da parte delle persone
in  situazione  di  handicap, considerando la pratica delle stesse un
servizio   sociale   ed   un   elemento  fondamentale  di  formazione
psicofisica;
      b) la  partecipazione  alla  vita  sociale  e  culturale  delle
persone in situazione di handicap.
    3.  La  provincia  sostiene  l'opera dei vari organismi attivi in
campo  sportivo  e  culturale  che  favoriscono,  rispettivamente, la
partecipazione  alla pratica sportiva e la formazione culturale ed il
coinvolgimento nelle iniziative culturali delle persone in situazione
di handicap.
    4.  La  provincia  e  i comuni, singoli o associati, garantiscono
l'accessibilita'  e  la  fruibilita'  delle  strutture sportive e dei
connessi  servizi  da  parte delle persone in situazione di handicap,
anche tramite l'adeguamento delle strutture esistenti o l'acquisto di
specifiche attrezzature.