Art. 23.
                     Accessibillta' dei siti web
    1.  I  siti web della provincia, dei suoi enti funzionali e delle
societa'  controllate  o  partecipate dalla provincia sono progettati
per  essere  accessibili ai cittadini disabili, garantendo il livello
minimo   di   conformita'   alle   linee  guida  definite  a  livello
internazionale nell'ambito dell'iniziativa per il web accessibile del
Consorzio mondiale del web (W3C).
    2.  L'accessibilita'  di un sito web va intesa come la proprieta'
dei  sistemi  informatici  di  essere  fruibili senza discriminazioni
derivanti  da  disabilita'; in tal senso un sito web accessibile puo'
essere  visitato  da qualsiasi utente indipendentemente dal computer,
dalla  velocita'  del  collegamento,  dal  browser,  dall'interfaccia
utente,  dalle  periferiche  alternative utilizzati, i contenuti e le
presentazioni   devono  altresi'  essere  sempre  indipendenti  l'uno
dall'altra.
    3.  Lo  sviluppo  dei siti e dei servizi info-telematici da parte
dei  soggetti  di  cui  al  comma 1 deve garantire la possibilita' di
visualizzazione ed interazione con i contenuti da parte del cittadino
disabile;  in  particolare deve essere garantita l'applicazione delle
raccomandazioni definite dal Consorzio mondiale del web (W3C).