Art. 23. Accessibillta' dei siti web 1. I siti web della provincia, dei suoi enti funzionali e delle societa' controllate o partecipate dalla provincia sono progettati per essere accessibili ai cittadini disabili, garantendo il livello minimo di conformita' alle linee guida definite a livello internazionale nell'ambito dell'iniziativa per il web accessibile del Consorzio mondiale del web (W3C). 2. L'accessibilita' di un sito web va intesa come la proprieta' dei sistemi informatici di essere fruibili senza discriminazioni derivanti da disabilita'; in tal senso un sito web accessibile puo' essere visitato da qualsiasi utente indipendentemente dal computer, dalla velocita' del collegamento, dal browser, dall'interfaccia utente, dalle periferiche alternative utilizzati, i contenuti e le presentazioni devono altresi' essere sempre indipendenti l'uno dall'altra. 3. Lo sviluppo dei siti e dei servizi info-telematici da parte dei soggetti di cui al comma 1 deve garantire la possibilita' di visualizzazione ed interazione con i contenuti da parte del cittadino disabile; in particolare deve essere garantita l'applicazione delle raccomandazioni definite dal Consorzio mondiale del web (W3C).