Art. 4.
               Accertamento e attestazione di handicap
    1.  Gli accertamenti relativi alle minorazioni, alle difficolta',
alla   necessita'   di   intervento  assistenziale  permanente,  alla
capacita'   lavorativa   e   relazionale,   nonche'   alla  capacita'
complessiva  individuale  residua, sono effettuati da una commissione
costituita  presso  l'azienda  provinciale  per  i servizi sanitari e
composta  da un medico, individuato ai sensi dell'Art. 15 della legge
provinciale   15 giugno  1998,  n.  7  (Disciplina  degli  interventi
assistenziali  in  favore  degli invalidi civili, dei ciechi civili e
dei  sordomuti),  da un operatore sociale, appartenente possibilmente
all'ente gestore di riferimento dell'assistito, e da un esperto nella
patologia  specifica  in  servizio presso l'azienda provinciale per i
servizi sanitari. All'accertamento possono assistere un genitore o il
tutore  dell'interessato,  un  medico di fiducia dell'interessato ove
questi  se  ne  assuma  la relativa spesa nonche', se richiesto dallo
stesso  interessato, un rappresentante dell'associazione di categoria
rappresentativa della disabilita' da cui e' affetto il richiedente.
    2.   La  commissione  di  accertamento  dell'handicap  stabilisce
altresi'  i  benefici  e  le  agevolazioni in favore della persona in
situazione  di  handicap  in relazione alla natura e alla consistenza
della  minorazione,  alla capacita' complessiva individuale residua e
all'efficacia  delle  terapie  riabilitative. Con deliberazione della
giunta  provinciale  sono definite le procedure dell'accertamento, le
modalita'   di  funzionamento  della  commissione  e  i  criteri  per
l'attribuzione delle agevolazioni e dei benefici.
    3.  Avverso  le decisioni della commissione di cui ai commi 1 e 2
e'  ammessa,  entro  sessanta  giorni  dalla  notifica  delle stesse,
istanza  di  riesame  presso  la  medesima,  integrata  da  un medico
specialista  in  medicina  legale  addetto  alla  struttura operativa
dell'azienda  provinciale  per  i  servizi  sanitari  alla quale sono
attribuite  le  funzioni  di  medicina  legale  e da un esperto nella
patologia specifica in servizio presso la stessa azienda. Alla seduta
della  commissione  per  il riesame possono assistere i soggetti come
individuati al comma 1.
    4.  All'individuazione  dell'alunno come persona in situazione di
handicap,   al   fine   di   assicurare   l'esercizio   del   diritto
all'educazione,   all'istruzione   e   all'integrazione   scolastica,
provvede  lo specialista nella patologia e, qualora questi lo ritenga
necessario  in relazione alla condizione di handicap segnalato, anche
lo   psicologo   esperto  dell'eta'  evolutiva,  in  servizio  presso
l'azienda   provinciale  per  i  servizi  sanitari  o  in  regime  di
convenzione  con  l'azienda,  su  segnalazione  dei  genitori,  e  lo
specialista in convenzione con associazioni o cooperative del privato
sociale.