Art. 4. Accertamento e attestazione di handicap 1. Gli accertamenti relativi alle minorazioni, alle difficolta', alla necessita' di intervento assistenziale permanente, alla capacita' lavorativa e relazionale, nonche' alla capacita' complessiva individuale residua, sono effettuati da una commissione costituita presso l'azienda provinciale per i servizi sanitari e composta da un medico, individuato ai sensi dell'Art. 15 della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti), da un operatore sociale, appartenente possibilmente all'ente gestore di riferimento dell'assistito, e da un esperto nella patologia specifica in servizio presso l'azienda provinciale per i servizi sanitari. All'accertamento possono assistere un genitore o il tutore dell'interessato, un medico di fiducia dell'interessato ove questi se ne assuma la relativa spesa nonche', se richiesto dallo stesso interessato, un rappresentante dell'associazione di categoria rappresentativa della disabilita' da cui e' affetto il richiedente. 2. La commissione di accertamento dell'handicap stabilisce altresi' i benefici e le agevolazioni in favore della persona in situazione di handicap in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva individuale residua e all'efficacia delle terapie riabilitative. Con deliberazione della giunta provinciale sono definite le procedure dell'accertamento, le modalita' di funzionamento della commissione e i criteri per l'attribuzione delle agevolazioni e dei benefici. 3. Avverso le decisioni della commissione di cui ai commi 1 e 2 e' ammessa, entro sessanta giorni dalla notifica delle stesse, istanza di riesame presso la medesima, integrata da un medico specialista in medicina legale addetto alla struttura operativa dell'azienda provinciale per i servizi sanitari alla quale sono attribuite le funzioni di medicina legale e da un esperto nella patologia specifica in servizio presso la stessa azienda. Alla seduta della commissione per il riesame possono assistere i soggetti come individuati al comma 1. 4. All'individuazione dell'alunno come persona in situazione di handicap, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica, provvede lo specialista nella patologia e, qualora questi lo ritenga necessario in relazione alla condizione di handicap segnalato, anche lo psicologo esperto dell'eta' evolutiva, in servizio presso l'azienda provinciale per i servizi sanitari o in regime di convenzione con l'azienda, su segnalazione dei genitori, e lo specialista in convenzione con associazioni o cooperative del privato sociale.