Art. 6. Coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone in situazione di handicap 1. Per l'attuazione degli obiettivi previsti all'Art. 2 e al fine di consentire il confronto costruttivo tra i soggetti che operano nel campo dell'handicap, e' istituito il coordinamento provinciale per la tutela delle persone in situazione di handicap. 2. Il coordinamento, nominato dalla giunta provinciale per la durata della legislatura, e' composto: a) dall'assessore competente in materia di sanita' e politiche sociali, con funzioni di presidente; b) da un rappresentante degli enti gestori delegati ai sensi dell'Art. 10 della legge provinciale n. 14 del 1991; c) da un rappresentante designato dall'organismo maggiormente rappresentativo dei comuni; d) dal direttore generale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari; e) da tre esperti esterni all'amministrazione provinciale, provvisti di adeguata esperienza in materia di handicap, di cui uno esperto nella disabilita' intellettiva e relazionale, designati dalla giunta provinciale, su segnalazione delle associazioni che operano a tutela delle persone disabili; f) da un rappresentante delle associazioni di familiari dei soggetti di cui alla presente legge; g) dal difensore civico, in funzione di tutela e rappresentanza delle persone in situazione di handicap e delle associazioni che operano a sostegno di esse; le associazioni garantiscono il supporto e un'adeguata consulenza al difensore civico nella trattazione di problematiche legate alle ragioni della loro rappresentativita'. 3. Ai lavori del coordinamento partecipano, su richiesta del presidente, secondo le materie oggetto delle singole riunioni, funzionari provinciali esperti in materia di integrazione sociale, scolastica, lavorativa, orientamento e formazione professionale, edilizia abitativa, prevenzione, cura e riabilitazione delle persone in situazione di handicap, nonche' rappresentanti delle associazioni che operano nell'ambito dell'handicap. 4. Il presidente e i membri del coordinamento possono essere sostituiti da delegati. 5. Il coordinamento svolge i seguenti compiti: a) recepisce e valuta le istanze e i suggerimenti provenienti dalle rappresentanze dei soggetti in situazione di handicap e delle loro famiglie, nonche' dalle rappresentanze delle organizzazioni impegnate nell'integrazione dei disabili; b) promuove ricerche, indagini, rilevazioni e studi - anche tramite la costituzione di gruppi di lavoro - sulla situazione dell'handicap e sulla problematica dell'integrazione in provincia di Trento; c) formula pareri e valutazioni sull'attivita' programmatoria della provincia relativa ai vari aspetti delle politiche dell'handicap; d) formula pareri e fornisce supporto scientifico ogniqualvolta ne sia richiesto, anche da parte delle associazioni delle persone in situazione di handicap, o esso stesso chieda a maggioranza di essere consultato per gli interventi e le azioni previste dalla presente legge; e) esprime parere consultivo sull'utilizzo del fondo per gli interventi a favore delle persone in situazione di handicap; f) redige annualmente una relazione sulle politiche a favore dell'handicap da presentare alla giunta provinciale.