Art. 6.
Coordinamento  interistituzionale  per  la  tutela  delle  persone in
                       situazione di handicap
    1. Per l'attuazione degli obiettivi previsti all'Art. 2 e al fine
di consentire il confronto costruttivo tra i soggetti che operano nel
campo dell'handicap, e' istituito il coordinamento provinciale per la
tutela delle persone in situazione di handicap.
    2.  Il  coordinamento,  nominato  dalla giunta provinciale per la
durata della legislatura, e' composto:
      a) dall'assessore  competente in materia di sanita' e politiche
sociali, con funzioni di presidente;
      b) da  un  rappresentante  degli enti gestori delegati ai sensi
dell'Art. 10 della legge provinciale n. 14 del 1991;
      c) da  un  rappresentante designato dall'organismo maggiormente
rappresentativo dei comuni;
      d) dal   direttore  generale  dell'azienda  provinciale  per  i
servizi sanitari;
      e) da  tre  esperti  esterni  all'amministrazione  provinciale,
provvisti  di  adeguata esperienza in materia di handicap, di cui uno
esperto nella disabilita' intellettiva e relazionale, designati dalla
giunta  provinciale, su segnalazione delle associazioni che operano a
tutela delle persone disabili;
      f) da  un  rappresentante  delle  associazioni di familiari dei
soggetti di cui alla presente legge;
      g) dal difensore civico, in funzione di tutela e rappresentanza
delle  persone  in  situazione  di  handicap e delle associazioni che
operano  a sostegno di esse; le associazioni garantiscono il supporto
e  un'adeguata  consulenza  al  difensore civico nella trattazione di
problematiche legate alle ragioni della loro rappresentativita'.
    3.  Ai  lavori  del  coordinamento  partecipano, su richiesta del
presidente,  secondo  le  materie  oggetto  delle  singole  riunioni,
funzionari  provinciali  esperti  in materia di integrazione sociale,
scolastica,  lavorativa,  orientamento  e  formazione  professionale,
edilizia  abitativa, prevenzione, cura e riabilitazione delle persone
in  situazione di handicap, nonche' rappresentanti delle associazioni
che operano nell'ambito dell'handicap.
    4.  Il  presidente  e  i  membri del coordinamento possono essere
sostituiti da delegati.
    5. Il coordinamento svolge i seguenti compiti:
      a) recepisce  e  valuta le istanze e i suggerimenti provenienti
dalle  rappresentanze  dei soggetti in situazione di handicap e delle
loro  famiglie,  nonche'  dalle  rappresentanze  delle organizzazioni
impegnate nell'integrazione dei disabili;
      b) promuove  ricerche,  indagini,  rilevazioni  e studi - anche
tramite  la  costituzione  di  gruppi  di  lavoro  - sulla situazione
dell'handicap  e sulla problematica dell'integrazione in provincia di
Trento;
      c) formula  pareri  e valutazioni sull'attivita' programmatoria
della   provincia   relativa   ai   vari   aspetti   delle  politiche
dell'handicap;
      d) formula pareri e fornisce supporto scientifico ogniqualvolta
ne  sia richiesto, anche da parte delle associazioni delle persone in
situazione  di handicap, o esso stesso chieda a maggioranza di essere
consultato  per  gli  interventi  e le azioni previste dalla presente
legge;
      e) esprime  parere  consultivo  sull'utilizzo del fondo per gli
interventi a favore delle persone in situazione di handicap;
      f) redige  annualmente  una  relazione sulle politiche a favore
dell'handicap da presentare alla giunta provinciale.