Art. 7.
Fondo provinciale per interventi a favore delle persone in situazione
                             di handicap
    1.  Nell'ambito  del  bilancio  provinciale e' istituito un fondo
provinciale  per gli interventi in favore delle persone in situazione
di  handicap  non  finanziabili  con  leggi  provinciali  o con leggi
statali applicate sul territorio.
    2.  La  provincia, con il fondo provinciale per gli interventi in
favore  delle  persone  in situazione di handicap, concede contributi
per  supportare  progetti  sviluppati  a  livello locale, nonche' per
attuare specifici interventi individuali, rivolti al miglioramento di
vita  dei  soggetti  in  situazione  di  handicap, con precedenza per
coloro  che  sono  in  situazione  di  gravita', e che non potrebbero
altrimenti realizzarsi.
    3.  La  provincia, in particolare, sostiene le seguenti tipologie
di progetti:
      a) iniziative  a  contenuto innovativo, presentate dai soggetti
di  cui alle lettere b) e c), che prefigurino significativi risultati
nel   campo  dell'eliminazione  degli  ostacoli  che  impediscono  il
realizzarsi  di  un'autentica  integrazione  sociale  dei soggetti in
situazione  di handicap, nonche' tese al miglioramento della qualita'
dei servizi;
      b) attivita'  progettuali  presentate  da  enti  gestori di cui
all'Art.  10  della  legge  provinciale  n.  14  del 1991, da comuni,
singoli  o associati, o da associazioni che operino nell'ambito della
disabilita'    di    cui    alla    presente   lettera,   finalizzate
all'eliminazione  delle  barriere  di  comunicazione  per persone con
handicap   visivo,   uditivo  o  con  problemi  di  linguaggio  e  di
comunicabilita';
      c) attivita'  che  coinvolgano  piu' associazioni o cooperative
del  privato sociale che operino a favore dell'handicap, ivi comprese
attivita'  di  terapia  e  riabilitazione  a  favore delle persone in
situazione  di  handicap,  d'intesa  con le rappresentanze degli enti
locali interessati dal progetto.
    4.   La   provincia,  inoltre,  sostiene  i  seguenti  interventi
individuali:
      a) interventi  per  la  concessione  di  assistenza  protesica,
presidi  ed  ausili - non necessariamente a carattere sanitario - non
previsti  ne'  riconducibili  ai  regolamenti  recanti  le norme ed i
nomenclatori per l'assistenza protesica o alle direttive della giunta
provinciale  all'azienda  provinciale  per  i  servizi  sanitari  per
l'erogazione  di  prestazioni  aggiuntive,  qualora  si  ravvisino  i
caratteri  di  necessita', eccezionalita' e novita' delle prestazioni
richieste;
      b) interventi  integrativi  delle  prestazioni gia' in essere a
favore  delle  persone  in  situazione  di  handicap  di  particolare
gravita',  finalizzati alla realizzazione di piani personalizzati per
una vita indipendente;
      c) interventi,  anche  di  natura  finanziaria,  a  favore  dei
soggetti  in  situazione  di  handicap,  non previsti da altre norme,
comunque  non  alternativi rispetto agli interventi gia' previsti che
coniughino la soddisfazione dell'utente con un effettivo risparmio di
spesa.
    5.  La  concessione  dei  contributi  e'  disposta  su parere del
coordinamento  interistituzionale  per  la  tutela  delle  persone in
situazione  di  handicap. La giunta provinciale individua con propria
deliberazione   soggetti,   criteri,   termini  e  modalita'  per  la
concessione  dei  contributi, nonche' per l'attivita' di verifica sul
loro utilizzo.