Art. 7. Fondo provinciale per interventi a favore delle persone in situazione di handicap 1. Nell'ambito del bilancio provinciale e' istituito un fondo provinciale per gli interventi in favore delle persone in situazione di handicap non finanziabili con leggi provinciali o con leggi statali applicate sul territorio. 2. La provincia, con il fondo provinciale per gli interventi in favore delle persone in situazione di handicap, concede contributi per supportare progetti sviluppati a livello locale, nonche' per attuare specifici interventi individuali, rivolti al miglioramento di vita dei soggetti in situazione di handicap, con precedenza per coloro che sono in situazione di gravita', e che non potrebbero altrimenti realizzarsi. 3. La provincia, in particolare, sostiene le seguenti tipologie di progetti: a) iniziative a contenuto innovativo, presentate dai soggetti di cui alle lettere b) e c), che prefigurino significativi risultati nel campo dell'eliminazione degli ostacoli che impediscono il realizzarsi di un'autentica integrazione sociale dei soggetti in situazione di handicap, nonche' tese al miglioramento della qualita' dei servizi; b) attivita' progettuali presentate da enti gestori di cui all'Art. 10 della legge provinciale n. 14 del 1991, da comuni, singoli o associati, o da associazioni che operino nell'ambito della disabilita' di cui alla presente lettera, finalizzate all'eliminazione delle barriere di comunicazione per persone con handicap visivo, uditivo o con problemi di linguaggio e di comunicabilita'; c) attivita' che coinvolgano piu' associazioni o cooperative del privato sociale che operino a favore dell'handicap, ivi comprese attivita' di terapia e riabilitazione a favore delle persone in situazione di handicap, d'intesa con le rappresentanze degli enti locali interessati dal progetto. 4. La provincia, inoltre, sostiene i seguenti interventi individuali: a) interventi per la concessione di assistenza protesica, presidi ed ausili - non necessariamente a carattere sanitario - non previsti ne' riconducibili ai regolamenti recanti le norme ed i nomenclatori per l'assistenza protesica o alle direttive della giunta provinciale all'azienda provinciale per i servizi sanitari per l'erogazione di prestazioni aggiuntive, qualora si ravvisino i caratteri di necessita', eccezionalita' e novita' delle prestazioni richieste; b) interventi integrativi delle prestazioni gia' in essere a favore delle persone in situazione di handicap di particolare gravita', finalizzati alla realizzazione di piani personalizzati per una vita indipendente; c) interventi, anche di natura finanziaria, a favore dei soggetti in situazione di handicap, non previsti da altre norme, comunque non alternativi rispetto agli interventi gia' previsti che coniughino la soddisfazione dell'utente con un effettivo risparmio di spesa. 5. La concessione dei contributi e' disposta su parere del coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone in situazione di handicap. La giunta provinciale individua con propria deliberazione soggetti, criteri, termini e modalita' per la concessione dei contributi, nonche' per l'attivita' di verifica sul loro utilizzo.