Art. 8.
               Osservatorio provinciale sull'handicap
    1.   Fino   all'attivazione   dell'osservatorio   permanente  per
l'economia,  il  lavoro  e  la  valutazione  della  domanda  sociale,
istituito  dall'Art. 12-bis della legge provinciale 8 luglio 1996, n.
4  (Nuova  disciplina  della programmazione di sviluppo e adeguamento
delle  norme  in  materia  di  contabilita'  e di zone svantaggiate),
presso  il  dipartimento  competente in materia di salute e attivita'
sociali  e'  istituito un osservatorio provinciale sull'handicap. Con
deliberazione  della  giunta  provinciale  sono individuati criteri e
modalita'  operative  per  l'attivazione  dell'osservatorio  e per lo
svolgimento delle sue attivita'.
    2.  L'osservatorio,  anche avvalendosi delle competenti strutture
provinciali    e    dell'osservatorio   epidemiologico   dell'azienda
provinciale per i servizi sanitari, svolge i seguenti compiti:
      a) monitora  il  fenomeno dell'handicap in provincia di Trento,
tramite il raccordo operativo con tutte le istituzioni, enti pubblici
e  associazioni  che  forniscono  servizi  in  materia, al fine della
raccolta  dei  dati relativi alle persone in situazione di handicap e
delle prestazioni di cui fruiscono;
      b) verifica la consistenza e la tipologia dei servizi esistenti
a   livello   provinciale,   affinche'   sia   valutata   l'incidenza
quantitativa e l'efficacia degli interventi;
      c) predispone,  per  il coordinamento interistituzionale per la
tutela delle persone in situazione di handicap, una relazione annuale
sull'andamento del fenomeno.