Art. 8. Osservatorio provinciale sull'handicap 1. Fino all'attivazione dell'osservatorio permanente per l'economia, il lavoro e la valutazione della domanda sociale, istituito dall'Art. 12-bis della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilita' e di zone svantaggiate), presso il dipartimento competente in materia di salute e attivita' sociali e' istituito un osservatorio provinciale sull'handicap. Con deliberazione della giunta provinciale sono individuati criteri e modalita' operative per l'attivazione dell'osservatorio e per lo svolgimento delle sue attivita'. 2. L'osservatorio, anche avvalendosi delle competenti strutture provinciali e dell'osservatorio epidemiologico dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, svolge i seguenti compiti: a) monitora il fenomeno dell'handicap in provincia di Trento, tramite il raccordo operativo con tutte le istituzioni, enti pubblici e associazioni che forniscono servizi in materia, al fine della raccolta dei dati relativi alle persone in situazione di handicap e delle prestazioni di cui fruiscono; b) verifica la consistenza e la tipologia dei servizi esistenti a livello provinciale, affinche' sia valutata l'incidenza quantitativa e l'efficacia degli interventi; c) predispone, per il coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone in situazione di handicap, una relazione annuale sull'andamento del fenomeno.