(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 30 luglio 2003)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Premesso  che  con  il comma 64 dell'Art. 7 della legge regionale
29 gennaio 2003, n. 1, si e' sostituita la lettera b) del primo comma
dell'Art.   1   della   legge   regionale  23 dicembre  1980,  n.  74
(Provvidenze  a  favore,  degli  enti  fieristici  che  operano nella
Regione   Friuli-Venezia   Giulia),   autorizzando  l'amministrazione
regionale  a  concedere  contributi per la realizzazione di specifici
programmi   proposti   dagli   enti  fieristici  e  affidati  per  la
realizzazione dalla giunta regionale agli enti stessi;
    Considerato  che  il  medesimo  comma  64  prevede  che la giunta
regionale  determina  le  modalita'  di  assegnazione  dei contributi
tramite apposito regolamento di esecuzione;
    Visto  il  testo  regolamentare  a  tal  fine  predisposto  dalla
direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario;
    Richiamata la legge regionale 21 marzo 2003, n. 7;
    Richiamato  l'Art.  7,  comma 64 della legge regionale 29 gennaio
2003, n. 1;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1890 del
5 giugno 2003;
                              Decreta:
    E'  approvato  il «Regolamento per l'assegnazione di contributi a
favore  degli  enti  fieristici operanti nel Friuli-Venezia Giulia di
cui all'Art. 7, comma 64, della legge regionale n. 1/2003», nel testo
allegato   al   presente   provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 19 giugno 2003
                                ILLY