(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 30 luglio 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Premesso che con il comma 64 dell'Art. 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, si e' sostituita la lettera b) del primo comma dell'Art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74 (Provvidenze a favore, degli enti fieristici che operano nella Regione Friuli-Venezia Giulia), autorizzando l'amministrazione regionale a concedere contributi per la realizzazione di specifici programmi proposti dagli enti fieristici e affidati per la realizzazione dalla giunta regionale agli enti stessi; Considerato che il medesimo comma 64 prevede che la giunta regionale determina le modalita' di assegnazione dei contributi tramite apposito regolamento di esecuzione; Visto il testo regolamentare a tal fine predisposto dalla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario; Richiamata la legge regionale 21 marzo 2003, n. 7; Richiamato l'Art. 7, comma 64 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1890 del 5 giugno 2003; Decreta: E' approvato il «Regolamento per l'assegnazione di contributi a favore degli enti fieristici operanti nel Friuli-Venezia Giulia di cui all'Art. 7, comma 64, della legge regionale n. 1/2003», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 19 giugno 2003 ILLY