Regolamento  per  l'assegnazione  di  contributi  a favore degli enti
fieristici,  di  cui  all'Art.  7,  comma 64 della legge regionale n.
                               1/2003

                               Art. 1.
                     Assegnazione finanziamenti
    1.  La  direzione  regionale  del  commercio,  del  turismo e del
terziario  (direzione)  provvede ad assegnare tra gli Enti fieristici
di  cui  alla  legge  regionale  n.  7/2003,  che  svolgono attivita'
fieristiche  nella  Regione, contributi per la realizzazione diretta,
senza  delega  ad  altri  soggetti,  di  specifici programmi inerenti
l'attuazione  dei  progetti di cui al successivo art. 2, nei limiti e
secondo le modalita' di cui al presente regolamento.
                               Art. 2.
                       Attivita' finanziabili
    1.  Sono finanziabili i programmi concernenti le attivita' svolte
dagli  operatori  individuati  all'Art. 1 relativi alla realizzazione
dei, seguenti progetti:
      a) progetti biennali mirati alla promozione dell'immagine della
Regione   mediante  presenza  diretta  o  indiretta  della  stessa  a
programmi elaborati, per tali finalita', dagli Enti fieristici;
      b) progetti   biennali  per  la  realizzazione  di  seminari  e
convegni  su  tutto il territorio regionale, riguardanti le attivita'
istituzionali della Regione;
      c) progetti   biennali   mirati  alla  promozione  del  settore
commerciale e turistico regionale in Italia ed all'estero;
      d) progetti  biennali  riguardanti  studi di fattibilita' sulla
cooperazione  tra  gli  enti  fieristici  diretti alla promozione dei
settori produttivi ed economici regionali.
                               Art. 3.
          Modalita', criteri e assegnazione dei contributi
    1.  Per  la realizzazione, degli obiettivi stabiliti dall'Art. 2,
viene conferito un contributo, sino alla misura massima del 90% della
spesa  ritenuta ammissibile, in base ai programmi presentati entro il
mese  di marzo  dagli  enti  fieristici corredati da un preventivo di
spesa.
    2.  La  giunta  regionale,  entro  il  mese  di aprile, approva i
programmi meritevoli di contributo.
    3.  Puo'  essere  disposta  l'erogazione  in  via  anticipata dei
contributi nella misura massima dell'80%.
    4.   Gli  enti  fieristici,  entro  il  mese  di marzo  dell'anno
seguente,  devono  presentare  alla  direzione la rendicontazione dei
programmi  ammessi  a  contributo  ai  sensi dell'Art. 41 della legge
regionale  n.  7/2000  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
corredata da una relazione dettagliata dei programmi realizzati.
    5. Successivamente alla verifica degli atti di cui al comma 4, la
direzione   provvede   all'erogazione  del  saldo  del  contributo  o
all'eventuale  recupero  delle  somme,  anche mediante compensazione,
conseguente alla rideterminazione del medesimo.
                               Art. 4.
                          Norma transitoria
    1.  Per l'anno 2003 i termini di cui all'Art. 3, commi 1 e 2 sono
differiti rispettivamente al 31 luglio e al 15 settembre 2003.
    2. Le domande gia' presentate ai sensi della lettera b) del primo
comma  dell'Art.  1  della  legge regionale n. 74/1980, sono ritenute
ammissibili   se   compatibili   con   le   previsioni  del  presente
regolamento.   La   direzione   provvede   a   richiedere   eventuali
integrazioni.
                               Art. 5.
                         Entrata in vigore.
    1.  Il  presente Regolamento entra in. vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto: il presidente: ILLY