Regolamento per l'assegnazione di contributi a favore degli enti fieristici, di cui all'Art. 7, comma 64 della legge regionale n. 1/2003 Art. 1. Assegnazione finanziamenti 1. La direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario (direzione) provvede ad assegnare tra gli Enti fieristici di cui alla legge regionale n. 7/2003, che svolgono attivita' fieristiche nella Regione, contributi per la realizzazione diretta, senza delega ad altri soggetti, di specifici programmi inerenti l'attuazione dei progetti di cui al successivo art. 2, nei limiti e secondo le modalita' di cui al presente regolamento. Art. 2. Attivita' finanziabili 1. Sono finanziabili i programmi concernenti le attivita' svolte dagli operatori individuati all'Art. 1 relativi alla realizzazione dei, seguenti progetti: a) progetti biennali mirati alla promozione dell'immagine della Regione mediante presenza diretta o indiretta della stessa a programmi elaborati, per tali finalita', dagli Enti fieristici; b) progetti biennali per la realizzazione di seminari e convegni su tutto il territorio regionale, riguardanti le attivita' istituzionali della Regione; c) progetti biennali mirati alla promozione del settore commerciale e turistico regionale in Italia ed all'estero; d) progetti biennali riguardanti studi di fattibilita' sulla cooperazione tra gli enti fieristici diretti alla promozione dei settori produttivi ed economici regionali. Art. 3. Modalita', criteri e assegnazione dei contributi 1. Per la realizzazione, degli obiettivi stabiliti dall'Art. 2, viene conferito un contributo, sino alla misura massima del 90% della spesa ritenuta ammissibile, in base ai programmi presentati entro il mese di marzo dagli enti fieristici corredati da un preventivo di spesa. 2. La giunta regionale, entro il mese di aprile, approva i programmi meritevoli di contributo. 3. Puo' essere disposta l'erogazione in via anticipata dei contributi nella misura massima dell'80%. 4. Gli enti fieristici, entro il mese di marzo dell'anno seguente, devono presentare alla direzione la rendicontazione dei programmi ammessi a contributo ai sensi dell'Art. 41 della legge regionale n. 7/2000 e successive modificazioni e integrazioni, corredata da una relazione dettagliata dei programmi realizzati. 5. Successivamente alla verifica degli atti di cui al comma 4, la direzione provvede all'erogazione del saldo del contributo o all'eventuale recupero delle somme, anche mediante compensazione, conseguente alla rideterminazione del medesimo. Art. 4. Norma transitoria 1. Per l'anno 2003 i termini di cui all'Art. 3, commi 1 e 2 sono differiti rispettivamente al 31 luglio e al 15 settembre 2003. 2. Le domande gia' presentate ai sensi della lettera b) del primo comma dell'Art. 1 della legge regionale n. 74/1980, sono ritenute ammissibili se compatibili con le previsioni del presente regolamento. La direzione provvede a richiedere eventuali integrazioni. Art. 5. Entrata in vigore. 1. Il presente Regolamento entra in. vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto: il presidente: ILLY