Art. 12.
                       Funzioni delle province
    1.   Le  province  concorrono  alla  programmazione  del  sistema
integrato  di interventi e servizi sociali per i seguenti compiti, in
concordanza  con  quanto  previsto  dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, dall'Art. 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328;
      a) raccolta dei dati, elaborazione di conoscenze quantitative e
qualitative   sui   bisogni   sociali,   anche   su   suggerimento  e
sollecitazione   dei   comuni,   in   vista  della  programmazione  e
dell'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali;
      b) analisi  dell'offerta  assistenziale  in  ambito provinciale
fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il
supporto   necessario   per   il   coordinamento   degli   interventi
territoriali;
      c) promozione,   d'intesa   con  i  comuni,  di  iniziative  di
formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di
base  e  all'aggiornamento,  partecipazione  alla  definizione e alla
attuazione  dei  piani  di zona, in collaborazione con i comuni e gli
altri soggetti interessati alla programmazione del piano medesimo.