Art. 15.
      Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)
    1.  La  Regione  Calabria  considera  la riforma delle IPAB parte
essenziale  del  programma strategico di un nuovo impianto di welfare
che si fondi su una rete effettiva di servizi alla persona. In questo
percorso   le   IPAB   hanno   un  ruolo  di  soggetto  attivo  nella
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
    2.  La  Regione  Calabria,  ai sensi dell'Art. 10, comma 3, della
legge    n.    328/2000,   provvedera'   entro   centottanta   giorni
dall'approvazione  della  presente legge, ed in ogni caso prima della
approvazione  del piano regionale degli interventi e servizi sociali,
di  cui  al successivo Art. 18, ad adeguare la legislazione regionale
relativa  ai  soggetti  di  cui  al  precedente  comma  1, al decreto
legislativo n. 207 del 4 maggio 2001.
    3.  Con  il  provvedimento  di cui al comma 2, saranno, altresi',
definite:
      a) inserimento  delle aziende pubbliche di servizi alla persona
nel  sistema  integrato  di  interventi e servizi sociali di cui alla
presente  legge  e  partecipazione  delle stesse alla programmazione,
secondo quanto previsto negli strumenti di programmazione regionale e
locale;
      b) valorizzazione  dei  patrimoni  delle  aziende  pubbliche di
servizi  alla  persona,  individuano strumenti che ne garantiscano la
redditivita'   finalizzata   alla   realizzazione   degli  interventi
assistenziali;
      c) previsione   di   procedure   per   lo   scioglimento  delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza inattive;
      d) le   risorse   regionali   disponibili  per  potenziare  gli
interventi  e  le iniziative delle istituzioni nell'ambito della rete
dei servizi.
    4.  In  via  transitoria  e fino alla legge di riordino di cui al
comma  2  del  presente  articolo,  alle IPAB presenti sul territorio
della  Regione  Calabria  continueranno ad applicarsi le disposizioni
attualmente  vigenti, in quanto non contrastanti con i principi della
legge n. 328/2000 e del decreto legislativo n. 207 del 4 maggio 2001.