Art. 16.
                 Programmazione dei servizi sociali
    1.  Ferme  restando  le  funzioni  che  attengono  ad esigenze di
carattere  unitario,  nel  rispetto del principio di sussidarieta' di
cui   all'Art.   4  della  legge  n.  59/1997,  ed  ispirandosi  alle
disposizioni  previste  nel  «Piano  nazionale degli interventi e dei
servizi sociali 2001-2003», di attuazione dell'Art. 18 della legge n.
328/2000,  la  Regione Calabria adotta il metodo della programmazione
degli  interventi  e  delle risorse, della operativita' per progetti,
della  verifica  sistematica  dei risultati in termini di qualita' ed
efficacia  delle prestazioni, nonche' della valutazione di impatto di
genere.  La  Regione e gli enti locali provvedono alla programmazione
degli interventi e delle risorse secondo i seguenti principi:
      a) coordinamento  ed integrazione con gli interventi sanitari e
dell'istruzione,  nonche'  con  le politiche attive di formazione, di
avviamento e di reinserimento al lavoro;
      b) concertazione   e   cooperazione   tra   i  diversi  livelli
istituzionali,  tra  questi  e  i  soggetti  del  terzo  settore  che
partecipano  con  proprie  risorse  alla realizzazione della rete, le
organizzazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale, cosi' come previsto nel comma 5 dell'Art. 1 della legge n.
328/2000.
    Alla  gestione  e  all'offerta  dei  servizi  provvedono soggetti
pubblici   coadiuvati   nella  progettazione  e  nella  realizzazione
concertata degli interventi dalle organizzazioni previsti all'Art. 1,
comma 5, della n. 328/2000.
    2.  Nel  piano  regionale degli interventi e dei servizi sociali,
anche  ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, saranno indicati
i  principi  della  cooperazione di comuni e provincie tra loro e tra
questi  ultimi  e  la  Regione Calabria; gli obiettivi generali della
programmazione;  le  forme e i modi di partecipazione alla formazione
dei  piani  e  programmi  regionali, e saranno fissati i criteri e le
procedure  per  gli  atti  e  gli strumenti per la programmazione dei
comuni  e  le  funzioni delle province rilevati ai fini dei programmi
regionali.
    3.   I   comuni  svolgono  i  propri  compiti  di  progettazione,
realizzazione  e  gestione  degli interventi e dei servizi sociali in
recepimento  del  principio  di  sussidarieta'  e  in  armonia con la
programmazione regionale, promuovono la partecipazione delle province
nella  definizione  ed  attuazione  dei Piani di zona e delle ASL con
l'obiettivo   di   perseguire   l'integrazione   sociosanitaria   nel
territorio.
    4.  I  comuni,  in  base alla programmazione regionale al fine di
predisporre  un  efficace  ed  efficiente  piano di zona, nonche' per
soddisfare  le  loro  esigenze  territoriali  e  per  rispondere alle
esigenze  di omogeneita' di erogazione dei servizi e per contenere la
frammentazione   degli   stessi   utilizzano   l'ambito  territoriale
istituito   nel  precedente  Art.  9.  L'individuazione  insiste  nel
territorio  di  competenza  di  ciascuna  ASL  in  coincidenza  con i
relativi  distretti  sanitari  che,  di  conseguenza,  sono distretti
socio- sanitari e socio-assistenziali, strumenti della programmazione
e garanzia di erogazione dei servizi individuati per i cittadini.
    Laddove  sussistano  specifiche esigenze territoriali o emergenze
sociali, la conferenza dei sindaci, in armonia con l'articolazione in
distretti  delle  ASL,  individua  con  riferimento al piano di zona,
particolari  modalita'  di  attuazione degli interventi e dei servizi
sociali e di erogazione delle relative prestazioni
    5.  Il piano di zona di cui all'Art. 19 della legge n. 328/2000 e
al  successivo Art. 20 della presente legge, e' lo strumento primario
di  attuazione  della  rete e dei servizi sociali e dell'integrazione
sociosanitaria.
    6.  Le  forme  associative  e  di  cooperazione di cui al decreto
legislativo  n.  267/2000 sono utilizzate dai soggetti interessati in
armonia  con  la  programmazione  dei  piani  di  zona,  al  fine  di
conseguire  un  uniforme livello qualitativo dei servizi sociali e di
integrazione  sociosanitaria e di realizzare un miglior coordinamento
degli interventi nel territorio.
    7.  Nella formulazione degli atti di programmazione regionale dei
servizi  sociali,  ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n.  39  «Norme  in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni  pubbliche,  a norma dell'Art. 2, comma 1, lettera m)
della  legge  23 ottobre 1992, n. 421», nonche' ai sensi dell'Art. 21
della  legge n. 328/2000 assume rilevanza strategica l'organizzazione
e  la  realizzazione  del  sistema  informativo regionale mediante la
gestione  informatica  dei  dati  che consenta l'approfondita analisi
delle  esigenze  sociali,  la  conoscenza delle risorse disponibili e
l'equa  distribuzione  delle  medesime,  nonche'  la  valutazione dei
risultati in termini di rendimento e di verifica dei benefici.
    8.  Per  la  finalita' di cui al comma 7, la giunta regionale con
successivo  atto  di indirizzo, formulera' anche in base ai risultati
ed  alle  indicazioni  nazionali, proposte in ordine ai contenuti, al
modello  ed  agli  strumenti  attraverso  i quali dara' attuazione ai
diversi  livelli  operativi  dell'istituendo  sistema informativo dei
servizi sociali, da parte della Regione, delle province e dei comuni.