Art. 20. Piani di zona 1. I piani di zona di cui all'Art. 19 della legge n. 328/2000, sono strumenti finalizzati a: a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando le risorse locali di solidarieta' e di auto-aiuto, nonche' a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi; b) qualificare la spesa, attivando risorse di chi partecipa al sistema; e) definire criteri di ripartizione della spesa stessa a carico di ciascun comune, delle ASL e degli altri soggetti compresi nel sistema; d) prevedere iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori per lo sviluppo dei servizi. 2. I comuni associati, negli ambiti territoriali ottimali definiti dalla Regione, d'intesa con le aziende sanitarie, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo le indicazioni del piano regionale, a definire il piano di zona, che individua: a) gli obiettivi strategici e le priorita' di intervento, nonche' gli strumenti e i mezzi per la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete; b) le modalita' organizzative, le risorse, i requisiti di qualita'; c) le forme di rilevazione dei dati che dovranno confluire nel sistema informativo dei servizi sociali; d) le modalita' per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni; e) le modalita' per realizzare il coordinamento con altre amministrazioni, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia; f) le modalita' di collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti che operano nell'ambito della solidarieta' sociale e con la comunita'; g) forme di concertazione con le ASL e il terzo settore, che, coinvolto nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, concorre a pieno titolo, anche con proprie spese, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 3. I piani di zona vengono adottati mediante accordo di programma al quale partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 2 del presente articolo, nonche' i soggetti di cui all'Art. 1, comma 4 e all'Art. 10 della legge n. 328/2000, che, attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono anche con proprie risorse alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti nei piani. 4. Le province partecipano alla definizione ed attuazione dei piani di zona, assicurano il necessario supporto informativo e tecnico, anche avvalendosi degli strumenti del Sistema informativo dei servizi sociali. 5. La giunta regionale, individua le procedure e fissa i termini per la presentazione agli uffici regionali del piano di zona da parte della conferenza dei sindaci ed in caso di mancata elaborazione, approvazione e presentazione nei termini stabiliti, trascorsi inutilmente i predetti termini interviene nominando in via sostitutiva un commissario ad acta per la realizzazione di tali adempimenti. 6. La giunta regionale individua strumenti, modalita' e procedure per accertare, con riferimento al piano di zona, il conseguimento degli obiettivi e il connesso utilizzo delle risorse. 7. Nell'ipotesi di intervento sostitutivo di cui al comma 4, le quote del fondo sociale regionale non attribuite per la mancata elaborazione del piano di zona, sono assegnate ai soggetti istituzionali in conformita' alle iniziative contenute nel piano di zona approvato in via sostitutiva. 8. Il dipartimento competente per le politiche sociali dovra', entro trenta giorni dalla ricezione, approvare i piani di zona. La Regione, in conseguenza di cio', eroga cofinanziamenti a valere sul fondo per le politiche sociali per garantire la realizzazione dei sistemi integrati locali di interventi e servizi negli stessi previsti. I comuni, con cadenza semestrale, provvedono alla rendicontazione dei flussi di spesa. 9. Per ogni ambito territoriale deve essere prevista l'erogazione delle seguenti prestazioni essenziali, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328: a) un servizio sociale professionale e segretariato sociale per l'informazione e la consulenza al singolo e ai nuclei familiari; b) un servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; c) assistenza domiciliare; d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilita' sociali; e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.