Art. 22.
Partecipazione  dei  cittadini  e  degli  utenti  al  controllo della
             qualita' e norme per la tutela degli utenti
    1.  La Regione e gli enti locali assicurano la partecipazione dei
cittadini  e  degli  utenti  al controllo della qualita' dei servizi,
anche favorendo l'attivita' delle associazioni di tutela degli utenti
e delle organizzazioni sindacali.
    2.  Il  piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di
cui all'Art. 18 individua gli strumenti e le modalita' per assicurare
la  partecipazione  dei  cittadini  e degli utenti al controllo della
qualita'  dei  servizi  e  degli  interventi  previsti dalla presente
legge.
    3.  Al  fine  di  tutelare  i  cittadini  nel conseguimento delle
prestazioni  e  dei  servizi  di  cui  alla presente legge, la giunta
regionale  disciplina  le  modalita'  di  presentazione  dei reclami,
tenuto  conto della legge statale 30 marzo 2001, n. 152 in materia di
Istituti di patronato e di assistenza sociale.