Art. 22. Partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualita' e norme per la tutela degli utenti 1. La Regione e gli enti locali assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualita' dei servizi, anche favorendo l'attivita' delle associazioni di tutela degli utenti e delle organizzazioni sindacali. 2. Il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'Art. 18 individua gli strumenti e le modalita' per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualita' dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge. 3. Al fine di tutelare i cittadini nel conseguimento delle prestazioni e dei servizi di cui alla presente legge, la giunta regionale disciplina le modalita' di presentazione dei reclami, tenuto conto della legge statale 30 marzo 2001, n. 152 in materia di Istituti di patronato e di assistenza sociale.