Art. 26.
                           Albo regionale
    1. Con la presente legge viene istituito, presso l'assessorato ai
servizi sociali un apposito albo regionale dove sono iscritti tutti i
soggetti  previsti  dall'Art.  1,  comma  7  della presente legge che
gestiscono  strutture  e attivita' socio-assistenziali, i quali siano
stati  accreditati  o  autorizzati  allo svolgimento delle rispettive
attivita'.  L'albo  regionale dovra' essere strutturato per tipologie
specifiche  in  riferimento  alla  diversa  competenza  operativa dei
soggetti interessati.