Art. 3.
                      Diritto delle prestazioni
    1.  Hanno  diritto  ad accedere alle prestazioni e ai servizi del
sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale
e   familiare,   secondo   le  norme  di  cui  alla  presente  legge,
indipendentemente dalle condizioni economiche:
      a) i cittadini italiani;
      b) i  cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi
internazionali vigenti;
      c) gli  apolidi  e gli stranieri di cui all'Art. 41 del decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n. 286 «Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero»;  e'  fatta  salva la disciplina di cui all'Art. 18
dello stesso testo unico.
    2.  I  soggetti  indicati  alle  lettere a), b) e c) del comma 1,
residenti  in  comuni di altre Regioni hanno diritto ad accedere alle
prestazioni  e  ai servizi del sistema integrato di cui alla presente
legge  sulla  base  di  specifici protocolli stipulati tra la Regione
Calabria  e  le  altre  Regioni  e  province  autonome;  i protocolli
adottati  definiscono  le  condizioni e le modalita' per la fruizione
delle  prestazioni e dei servizi, i criteri per l'identificazione del
comune  tenuto  all'assistenza,  regolando, in particolare i rapporti
economici  tra  i  soggetti istituzionali competenti; in attesa della
definizione  dei  protocolli di cui al presente comma, i comuni della
Calabria  definiscono  accordi con i comuni di residenza dei soggetti
che  necessitano  di  assistenza,  al  fine  di  definire  i rapporti
economici.
    3.  Al  di  fuori  dei casi di cui ai commi 1 e 2 e fatti salvi i
compiti e le funzioni dello Stato, gli interventi e le prestazioni si
estendono  alle  persone  occasionalmente  presenti o temporaneamente
dimoranti  sul  territorio  regionale,  limitatamente  a  quelli  non
differibili.
    4.  I  soggetti  di  cui  al  presente  articolo hanno diritto di
usufruire  delle  prestazioni  e  dei  servizi  del sistema integrato
concorrendo  al  costo  delle  prestazioni  in relazione alle proprie
condizioni  economiche,  secondo  quanto disposto dal successivo Art.
33.
    5. Il comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 1
del  presente  articolo e' identificato facendo riferimento al comune
di  residenza,  fatti  salvi  i  casi  di cui al comma 2, per i quali
l'identificazione  avviene sulla base dei protocolli ivi previsti. Il
comune  tenuto  all'assistenza  dei  soggetti  di  cui  al comma 3 e'
identificato  facendo  riferimento al comune nel cui territorio si e'
manifestata la necessita' di intervento.
    6.  Per  i  cittadini per i quali si rende necessario il ricovero
stabile presso strutture residenziali e che, al momento del ricovero,
necessitano  di  integrazione  economica  connessa all'assistenza, il
comune  nel  quale  gli stessi hanno la residenza prima del ricovero,
previamente  informato dai soggetti gestori delle strutture, assume i
relativi  obblighi secondo quanto previsto dall'Art. 6, comma 4 della
legge n. 328 del 2000.
    7. Gli utenti concorrono al costo delle prestazioni sulla base di
parametri e criteri fissati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109,  come  modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130,
sui  criteri  unificati di valutazione della situazione economica dei
soggetti  che  richiedono  prestazioni  sociali agevolate, secondo le
modalita' indicate nel piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali.
    8.  Gli  erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti ad
informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui
possono  usufruire,  sui requisiti per l'accesso e sulle modalita' di
erogazione  per  effettuare  le  scelte  piu'  appropriate,  ai sensi
dell'Art.  8,  comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. A tal fine
ciascun  Ente erogatore di servizi adotta, in attuazione dell'Art. 13
della  legge  n.  328/2000  e  sulla  base  dello  schema generale di
riferimento,  approvato  con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  su  proposta  del  Ministro  del  lavoro e delle politiche
sociali,  d'intesa  con i Ministri interessati, una carta dei servizi
sociali ed e' tenuto a darne adeguata pubblicita' agli utenti.
    9.  Nella  carta dei servizi sociali, di cui al comma precedente,
sono  definiti  i  criteri per l'accesso ai servizi, le modalita' del
relativo  funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni
da  parte  degli  utenti,  e  dei  soggetti  che rappresentano i loro
diritti,   nonche'  le  procedure  per  assicurare  la  tutela  delle
situazioni  giuridiche soggettive e degli aventi diritto ai servizi e
alle  prestazioni  sociali.  Al  fine  di tutelare queste ultime e di
rendere  immediatamente  esigibili i diritti soggettivi riconosciuti,
la  carta  dei  servizi  sociali,  ferma  restando  la tutela per via
giurisdizionale,  prevede  per gli utenti la possibilita' di attivare
ricorsi  nei  confronti  dei  responsabili preposti alla gestione dei
servizi.
    10.  L'adozione  della  carta  dei servizi sociali da parte degli
erogatori   delle  prestazioni  e  dei  servizi  sociali  costituisce
requisito necessario ai fini dell'acreditamento di cui all'Art. 25.
    11.  E'  garantita  priorita'  di  intervento  nei  confronti dei
soggetti  che si trovino in situazioni di maggiore difficolta' di cui
all'Art.  2,  comma  3 della legge 8 novembre 2000, n. 328. I comuni,
sulla  base dei criteri stabiliti dal Piano nazionale di cui all'Art.
18  della  legge 8 novembre 2000, n. 328, definiscono i parametri per
la valutazione delle condizioni di tali soggetti.