Art. 30.
                          P e r s o n a l e
    1.  I  profili  delle  figure  professionali  sociali sono quelli
fissati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di   concerto   con   i   Ministri   della  salute,  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  sulla  base  dei  criteri e dei
parametri  individuati  dalla  conferenza unificata di cui all'Art. 8
del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'Art.
129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
    2. I profili professionali precedenti all'entrata in vigore della
legge-quadro sull'assistenza sociale sono equiparati ai nuovi profili
di  cui  al comma 1 del presente articolo, secondo i criteri previsti
con  il  medesimo  regolamento  di  cui al comma 2 dell'Art. 12 della
legge n. 328/2000.
    3.  Restano  ferme  le  disposizioni di cui all'Art. 3-octies del
decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'Art. 3
del  decreto  legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili
professionali   dell'area   sociosanitaria  ad  elevata  integrazione
sanitaria.
    4.  Le  modalita'  di  accesso alla dirigenza sono individuate ai
sensi dell'Art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328.