Art. 31. Formazione e aggiornamento del personale 1. La Regione provvede, per l'attuazione della presente legge e sulla base degli indirizzi fissati dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, alla formazione di base e all'aggiornamento del personale. 2. La Regione programma corsi di formazione per il personale per il quale non e' richiesto un corso di laurea, sulla base dei criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico disciplinati con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, in raccordo con le province, promuove la formazione degli operatori sociali e degli operatori dell'area sociosanitaria, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalita'. 4. La Regione e le province promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attivita' dei soggetti del terzo settore. 5. I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori ad iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento.