Art. 31.
              Formazione e aggiornamento del personale
    1.  La  Regione provvede, per l'attuazione della presente legge e
sulla   base  degli  indirizzi  fissati  dal  Piano  nazionale  degli
interventi   e  dei  servizi  sociali,  alla  formazione  di  base  e
all'aggiornamento del personale.
    2.  La Regione programma corsi di formazione per il personale per
il  quale non e' richiesto un corso di laurea, sulla base dei criteri
generali   riguardanti   i  requisiti  per  l'accesso,  la  durata  e
l'ordinamento didattico disciplinati con regolamento del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali.
    3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di
formazione  professionale,  in  raccordo con le province, promuove la
formazione  degli  operatori  sociali  e  degli  operatori  dell'area
sociosanitaria, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei
percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalita'.
    4.  La  Regione  e  le province promuovono iniziative formative a
sostegno  della qualificazione delle attivita' dei soggetti del terzo
settore.
    5.  I  soggetti  pubblici  e  privati  erogatori degli interventi
promuovono   e   agevolano   la  partecipazione  degli  operatori  ad
iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento.