Art. 39. Norme finali 1. La giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvedera' ad emettere tutti gli atti ed i provvedimenti di indirizzo e di attuazione necessari alla sua piena attuazione. 2. Le disposizioni di cui all'Art. 10 della presente legge si applicano successivamente alla entrata in vigore del piano sanitario regionale. 3. E' fatta salva comunque l'applicazione delle richiamate disposizioni se con reperimento delle risorse necessarie a carico del bilancio regionale. (Omissis).