Art. 6.
                       Valutazione del bisogno
    1.  L'accesso  al  sistema  integrato di interventi e dei servizi
sociali  e' realizzato a partire da una valutazione professionale del
bisogno che garantisca risposte appropriate e personalizzate.
    2.  La  valutazione  del  bisogno  e' effettuata dall'Ente locale
attraverso  il servizio sociale professionale. Qualora il bisogno sia
socio-sanitario la valutazione verra' effettuata dal servizio sociale
territoriale  integrato  dalle  opportune  professionalita'  messe  a
disposizione  dalla  ASL  a  livello distrettuale. La valutazione del
bisogno  e'  condizione  necessaria  per accedere ai servizi a titolo
gratuito  o  con  concorso  parziale alla spesa da parte dell'utenza,
nonche' per fruire del titolo per l'acquisto dei servizi, fatto salve
quanto gia' previsto dall'Art. 3 commi 4, 5 e 7.
    3.  La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione
di  un  progetto  personalizzato,  concordato con la persona e la sua
famiglia,  dove sono indicati la natura del bisogno, la' complessita'
e  l'intensita'  dell'intervento,  la  sua  durata,  nonche'  i costi
sopportati  e le responsabilita' in ordine all'attuazione e verifica.
La  giunta  regionale  adotta atti di indirizzo al fine di assicurare
una omogenea applicazione nel territorio regionale di quanto previsto
dal  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal
decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.