Art. 9.
                         C o m p e t e n z e
    1.  La  Regione  programma,  coordina  e indirizza gli interventi
sociali,  ne  verifica l'attuazione e disciplina l'integrazione degli
interventi  con particolare riferimento all'attivita' sociosanitaria.
La programmazione e' effettuata sulla base dei piani di zona prodotti
dagli  ambiti  territoriali,  di  cui  al  successivo  Art.  17,  che
coincidono con i distretti sanitari, gia' operanti per le prestazioni
sanitarie  e  dove, in ciascuno di essi, dovranno essere istituite le
unita' operative servizi sociali che afferiscono al dipartimento area
servizi  sociali, delle rispettive aziende sanitarie territoriali, in
ciascun   ambito  gli  enti  locali  devono  comunque  assicurare  le
prestazioni  di  cui  all'art. 22 comma 4, della legge n. 328/2000. A
tal  fine  la Regione, di concerto con gli enti locali, determina gli
strumenti per la gestione unitaria del sistema locale integrato degli
interventi  dei  servizi  sociali  a  rete.  La Regione programma gli
interventi   sociali   ricorrendo   a   strumenti   e   procedure  di
programmazione  in  raccordo  con  gli  enti  locali,  attraverso  la
Conferenza  regionale  permanente di programmazione socio-sanitaria e
socio-assistenziale,   anche   al  fine  di  sollecitare  e  favorire
l'esercizio  associato  o  consorziato  delle  funzioni  sociali.  La
Regione,   congiuntamente  alla  rappresentanza  degli  enti  locali,
provvede  alle concertazioni con le organizzazioni del terzo settore,
dei cittadini, dei sindacati e degli imprenditori.
    2.   I  comuni  e  gli  enti  locali  programmano,  progettano  e
realizzano  il  sistema locale dei servizi sociali a rete, attraverso
la   concertazione   delle   risorse   umane  e  finanziarie  locali,
coinvolgendo  nella  realizzazione  concertata  i  soggetti  previsti
dall'Art. 1, comma 2, della presente legge.
    3.  I  comuni  progettano  e  realizzano  la  rete  o  il sistema
integrato degli interventi e dei servizi sociali ed erogano i servizi
e  le  prestazioni  sociali,  in aderenza con la programmazione socio
sanitaria,  come  prevista  dal  Piano Sanitario regionale, a tutti i
soggetti  in  bisogno;  con particolare riferimento a quelli inseriti
nei progetti obiettivo sanitari e sociali.
    4.   I   comuni  e  le  province,  nel  quadro  delle  rispettive
competenze,   svolgono   le   funzioni  e  i  compiti  relativi  alla
promozione,  sostegno,  sviluppo  ed  al  coordinamento operativo dei
soggetti  e  delle  strutture  che  agiscono  nell'ambito dei servizi
sociali di cui all'Art. 1, comma 5, legge n. 328/2000.