Art. 2. 1. Gli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei comuni di cui all'Art. 1 non possono contenere disposizioni che consentono l'incremento dell'edificazione a scopo residenziale, mediante l'aumento dei volumi abitabili e dei carichi urbanistici derivanti dai pesi insediativi nei rispettivi territori. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietato alle amministrazioni competenti assumere provvedimenti di approvazione o di esecutivita', previsti da disposizioni di legge vigenti in materia, degli strumenti attuativi dei piani regolatori generali dei comuni individuati all'Art. 1, comportanti incrementi delle edificazioni a scopo residenziale. 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la provincia di Napoli, d'intesa con la Regione e con i comuni di cui all'Art. 1, provvede alla redazione di un piano strategico operativo da approvare in consiglio regionale, al fine di determinare e definire: a) le aree e gli insediamenti da sottoporre a programmi di interventi e di opere finalizzate alla decompressione della densita' insediativa presente, nonche' al potenziamento e miglioramento delle vie di fuga anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, di demolizione senza ricostruzione, di riqualificazione e di recupero ambientale, di valorizzazione dei centri storici, e di rifunzionalizzazione in favore delle attivita' produttive, turistico ricettive, terziarie ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico; b) le eventuali possibilita' di attuazione di interventi compensativi, nelle aree e per gli interventi gia' destinati negli strumenti urbanistici vigenti a scopo residenziale di cui alla lettera a), nell'ambito degli obiettivi per la eliminazione di case ed insediamenti malsani, degradati o comunque per processi di riqualificazione urbana, purche' non comportanti pesi residenziali aggiuntivi incompatibili con le finalita' della presente legge.