Art. 2.
    1.  Gli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei comuni di
cui  all'Art.  1  non  possono  contenere disposizioni che consentono
l'incremento   dell'edificazione   a   scopo  residenziale,  mediante
l'aumento  dei  volumi  abitabili e dei carichi urbanistici derivanti
dai pesi insediativi nei rispettivi territori.
    2.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge   e'   vietato   alle   amministrazioni   competenti   assumere
provvedimenti   di   approvazione  o  di  esecutivita',  previsti  da
disposizioni  di  legge vigenti in materia, degli strumenti attuativi
dei  piani  regolatori  generali  dei  comuni individuati all'Art. 1,
comportanti incrementi delle edificazioni a scopo residenziale.
    3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la
provincia  di  Napoli,  d'intesa con la Regione e con i comuni di cui
all'Art.  1, provvede alla redazione di un piano strategico operativo
da  approvare  in  consiglio  regionale,  al  fine  di  determinare e
definire:
      a) le  aree  e  gli  insediamenti  da sottoporre a programmi di
interventi  e di opere finalizzate alla decompressione della densita'
insediativa  presente, nonche' al potenziamento e miglioramento delle
vie   di   fuga   anche  attraverso  interventi  di  ristrutturazione
urbanistica  ed  edilizia,  di  demolizione  senza  ricostruzione, di
riqualificazione  e  di  recupero  ambientale,  di valorizzazione dei
centri  storici,  e di rifunzionalizzazione in favore delle attivita'
produttive,  turistico ricettive, terziarie ed attrezzature pubbliche
e di interesse pubblico;
      b) le   eventuali  possibilita'  di  attuazione  di  interventi
compensativi,  nelle  aree  e per gli interventi gia' destinati negli
strumenti  urbanistici  vigenti  a  scopo  residenziale  di  cui alla
lettera  a),  nell'ambito degli obiettivi per la eliminazione di case
ed  insediamenti  malsani,  degradati  o  comunque  per  processi  di
riqualificazione  urbana,  purche'  non comportanti pesi residenziali
aggiuntivi incompatibili con le finalita' della presente legge.