Art. 5.
    1.  Dalla  data di entrata in vigore della presente legge, e fino
alla vigenza degli strumenti urbanistici generali ed attuativi di cui
all'Art.  2,  o  fino  alla vigenza degli strumenti urbanistici cosi'
come  adeguati  ai  sensi  dell'Art.  3,  o  fino  alla vigenza delle
varianti  di  cui  all'Art.  4,  nei comuni individuati all'Art. 1 e'
vietato  il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di
interventi  finalizzati  all'incremento  dell'edilizia  residenziale,
come definiti dall'Art. 2.
    2. Restano esclusi dal divieto di cui al comma 1, gli adeguamenti
funzionali e di natura igienico-sanitaria degli immobili esistenti.