Art. 5. 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla vigenza degli strumenti urbanistici generali ed attuativi di cui all'Art. 2, o fino alla vigenza degli strumenti urbanistici cosi' come adeguati ai sensi dell'Art. 3, o fino alla vigenza delle varianti di cui all'Art. 4, nei comuni individuati all'Art. 1 e' vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi finalizzati all'incremento dell'edilizia residenziale, come definiti dall'Art. 2. 2. Restano esclusi dal divieto di cui al comma 1, gli adeguamenti funzionali e di natura igienico-sanitaria degli immobili esistenti.