Art. 6.
    1.  Nei  comuni  di  cui all'Art. 1 e' consentito, in deroga alle
prescrizioni  degli  strumenti  urbanistici  vigenti, il mutamento di
destinazione   d'uso   degli   immobili   residenziali   da   adibire
all'esercizio      di      attivita'     produttive,     commerciali,
turistico-ricettive o di pubblica utilita'.
    2.  Nei  comuni  di  cui  all'Art.  1  e' vietato, in deroga alle
prescrizioni  degli  strumenti urbanistici vigenti, ogni mutamento di
destinazione d'uso che comporta l'utilizzo a scopo abitativo.