Art. 6. 1. Nei comuni di cui all'Art. 1 e' consentito, in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, il mutamento di destinazione d'uso degli immobili residenziali da adibire all'esercizio di attivita' produttive, commerciali, turistico-ricettive o di pubblica utilita'. 2. Nei comuni di cui all'Art. 1 e' vietato, in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, ogni mutamento di destinazione d'uso che comporta l'utilizzo a scopo abitativo.