Art. 7. 1. Ai soci assegnatari delle cooperative anche non residenti e ai cittadini residenti da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge nei comuni di cui all'Art. 1 ed in possesso dei requisiti indicati all'Art. 2 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18, e' riservato, al fine di incentivare il trasferimento in altri comuni della regione, fino al venti per cento dell'aliquota complessiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica prevista dalla legge regionale n. 18/1997, Art. 13, comma 1, 2. Con delibera di giunta regionale sono definite le procedure per l'assegnazione degli alloggi riservati ai sensi del comma 1. 3. La riserva di cui al comma 1 ha efficacia per quindici anni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.