Art. 7.
    1. Ai soci assegnatari delle cooperative anche non residenti e ai
cittadini  residenti  da  almeno cinque anni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  nei  comuni  di  cui all'Art. 1 ed in
possesso  dei  requisiti  indicati  all'Art.  2 della legge regionale
2 luglio  1997,  n.  18,  e'  riservato,  al  fine  di incentivare il
trasferimento  in altri comuni della regione, fino al venti per cento
dell'aliquota   complessiva   di  alloggi  di  edilizia  residenziale
pubblica prevista dalla legge regionale n. 18/1997, Art. 13, comma 1,
    2.  Con  delibera  di giunta regionale sono definite le procedure
per l'assegnazione degli alloggi riservati ai sensi del comma 1.
    3.  La  riserva  di cui al comma 1 ha efficacia per quindici anni
decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.