(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
         della Regione Campania n. 59 del 15 dicembre 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
La seguente legge:

                               Art. 1.
    1.  L'Art.  2 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 15 e' cosi'
sostituito:
    «Art.   2  (Alienazione  dei  beni  patrimoniali).  -  1.  Previa
ricognizione  del  patrimonio  regionale con la predisposizione della
scheda  di programma che da' conto della situazione complessiva dello
stesso,  come  previsto  dalla  legge regionale 30 aprile 2002, n. 7,
Art.  3,  comma  5,  la  giunta  regionale  e'  autorizzata, ai sensi
dell'Art.  7 della stessa legge, all'alienazione di beni patrimoniali
il  cui  provento  e'  iscritto  all'unita'  previsionale di base del
titolo  IV  dello  stato  previsionale  dell'entrata  per l'esercizio
finanziario 2003 pari ad Euro 154.937.070,00.
    2.  Le  risorse derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 sono
destinate  al  finanziamento  di spese di investimento, finalizzate a
politiche di sviluppo.
    3. Il comma 4 dell'art. 25 della legge regionale 6 dicembre 2000,
n. 18 e' cosi' sostituito:
    "Il  prezzo  di  vendita  e'  stabilito  sulla base del valore di
mercato  a  seguito  di  perizia esperita dall'agenzia del territorio
competente;  allo  stesso  e'  applicata una riduzione del trenta per
cento per le unita' abitative locate. Al prezzo cosi' determinato, in
caso   di   vendita  in  blocco  dell'immobile  o  quando  almeno  il
cinquantuno  per  cento  delle  unita'  immobiliari  locate  poste in
vendita  in  ogni  singolo  fabbricato  sono acquistate attraverso un
mandato  unico,  si  applica una ulteriore riduzione del quindici per
cento, purche' si tratti di cespiti ad uso abitativo. Il prezzo degli
immobili  locati  a  fini  non  abitativi  resta  quello  determinato
dall'agenzia del territorio."
    4. Il comma 7 dell'art. 25 della legge regionale 6 dicembre 2000,
n. 18 e' cosi' sostituito:
    "L'offerta  di  vendita  per  asta  pubblica,  resa nota mediante
pubblici  avvisi  e  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione  Campania,  e'  preceduta da lettera raccomandata ai soggetti
legittimati ad esercitare il diritto di prelazione nella quale, oltre
alla comunicazione che l'immobile e' inserito in un piano di vendita,
sono  indicati i criteri di valutazione, le condizioni per l'acquisto
e le eventuali agevolazioni."
    5. Il comma 8 dell'Art. 25 della legge regionale 6 dicembre 2000,
n. 18 e' cosi' sostituito:
    "La  vendita e' disposta a seguito dell'accettazione da parte dei
soggetti   legittimati   ad   esercitare  il  diritto  di  prelazione
dell'offerta  di  cui al comma 7 da esercitarsi entro sessanta giorni
dalla  data  di  ricezione  della  lettera raccomandata contenente la
proposta   irrevocabile  di  acquisto  mediante  un  versamento  alla
tesoreria  regionale di una somma pari al cinque per cento del prezzo
a titolo di anticipazione."
    6.  Il  comma  10  dell'Art.  25 della legge regionale 6 dicembre
2000, n. 18 e' cosi' sostituito:
    "Il  contratto  e'  stipulato  entro  quattro mesi dal versamento
dell'anticipazione ed a partire dalla data della stipula sono sospesi
i pagamenti del canoni di locazione."
    7.  Alla  giunta  regionale  e'  demandata  l'approvazione  di un
regolamento  per  facilitare  l'accesso  ai mutui agevolati ai nuclei
familiari a basso reddito.
    8.   A  coloro  che  non  hanno  le  possibilita'  reddituali  di
acquistare  l'alloggio ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560,
e' consentito rimanere conduttore dell'alloggio stesso.
    9.  L'opzione per l'acquisto degli alloggi regionali e' prorogata
al 30 ottobre 2003.
    10.  La  giunta regionale e' autorizzata ad alienare gli immobili
destinati  a  fini di rilevante interesse pubblico agli enti pubblici
che  ne  fanno richiesta. Il prezzo di vendita e' stabilito in misura
non   inferiore   al  cinquanta  per  cento  del  prezzo  determinato
dall'agenzia  del  territorio,  di cui il trenta per cento e' versato
come  anticipo,  la  quota  restante e' rateizzata per un periodo non
superiore a quindici anni con interessi legali.
    11.  La  giunta  regionale  e  autorizzata  ad alienare agli enti
locali  che li detengono i beni destinati a verde pubblico e a scuole
con  ulteriore abbattimento non superiore al venticinque per cento di
quanto  stabilito  al comma 10 e con le stesse modalita', fatta salva
la facolta' di concedere i beni stessi in comodato d'uso.
    12.  La cessione dei beni di cui ai commi 10 e 11 e' strettamente
vincolata  al  progetto  e al programma di attivazione del bene per i
fini  indicati  dagli  stessi  commi. Dei beni suddetti e' vietato il
cambio di destinazione d'uso.
    13.  La giunta regionale con delibera identifica i beni di cui ai
commi  10  e  11, ne stabilisce le condizioni e modalita' di cessione
secondo  quanto disposto dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 38
e,  nei  casi  di violazione del vincolo di cui al comma 12, fissa il
reintegro nella proprieta'.».