Art. 2.
                             Destinatari
    1.  Possono  presentare  i  progetti  e  le relative richieste di
contributo  di  cui  all'Art.  1,  i  comuni ove sono localizzati gli
immobili confiscati e tramite i comuni proprietari:
      a) le  comunita',  gli enti e le organizzazioni di volontariato
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
      b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381;
      c) le comunita' terapeutiche ed i centri di recupero e cura dei
tossicodipendenti  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre  1990,  n.  309,  «Testo  unico  delle  leggi in materia di
disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;
      d) i parchi e gli enti finalizzati alla tutela e valorizzazione
dell'ambiente e paesaggio di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
    2.  I  progetti  e  le richieste sono presentati entro centoventi
giorni  dalla  data  di approvazione della presente legge ed entro il
31 marzo per gli anni successivi.