Art. 2. Destinatari 1. Possono presentare i progetti e le relative richieste di contributo di cui all'Art. 1, i comuni ove sono localizzati gli immobili confiscati e tramite i comuni proprietari: a) le comunita', gli enti e le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266; b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381; c) le comunita' terapeutiche ed i centri di recupero e cura dei tossicodipendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»; d) i parchi e gli enti finalizzati alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e paesaggio di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. 2. I progetti e le richieste sono presentati entro centoventi giorni dalla data di approvazione della presente legge ed entro il 31 marzo per gli anni successivi.