Art. 3.
                          Norma finanziaria
    1.  All'onere  derivante dall'attuazione della presente legge per
l'anno  corrente  si  fa fronte con lo stanziamento di cui all'unita'
previsionale  di  base  -  U.P.B. - 4.16.41 dello stato di previsione
della  spesa per l'anno finanziario 2003 e contestuale istituzione di
nuovo  capitolo con la denominazione «Contributi a favore dei comuni,
comunita', enti, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali,
comunita'  terapeutiche,  centri  di recupero ed associazioni sociali
per  il  finanziamento  dei  progetti  relativi  all'utilizzo ai fini
istituzionali,  sociali  e  di  interesse  pubblico,  degli  immobili
confiscati alla delinquenza organizzata, ai sensi della legge 7 marzo
1996, n. 109, art. 3», con la dotazione di Euro 1.000.000,00 mediante
prelievo   della  medesima  entita'  dallo  stanziamento  dell'U.P.B.
7.29.65   dello   stato  di  previsione  della  spesa  dell'esercizio
finanziario  2003,  ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n.
7, Art. 27, che conseguentemente e' ridotto di pari importo.
    2.  Per  gli anni successivi, si provvede con le rispettive leggi
di bilancio.