Art. 3. Norma finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno corrente si fa fronte con lo stanziamento di cui all'unita' previsionale di base - U.P.B. - 4.16.41 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2003 e contestuale istituzione di nuovo capitolo con la denominazione «Contributi a favore dei comuni, comunita', enti, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunita' terapeutiche, centri di recupero ed associazioni sociali per il finanziamento dei progetti relativi all'utilizzo ai fini istituzionali, sociali e di interesse pubblico, degli immobili confiscati alla delinquenza organizzata, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, art. 3», con la dotazione di Euro 1.000.000,00 mediante prelievo della medesima entita' dallo stanziamento dell'U.P.B. 7.29.65 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 2003, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, Art. 27, che conseguentemente e' ridotto di pari importo. 2. Per gli anni successivi, si provvede con le rispettive leggi di bilancio.