Art. 2.
                           G a r a n z i e
    1.   A  fronte  della  fideiussione  prestata,  la  Regione  puo'
richiedere  l'iscrizione  di  ipoteca  di  primo  grado  sulle  opere
realizzate  e  pegno  sulle  quote della societa' di' cui all art. 1,
comma 1.