(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, n. 47 del
                          31 dicembre 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
 Sostituzione dell'Art. 9 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35
    1.  L'Art.  9  della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela
sanitaria dello sport) e' sostituito dal seguente:
    «Art.  9  (Commissione  regionale d'appello). - 1. La commissione
regionale  d'appello  e'  nominata  con  decreto del Presidente della
giunta regionale, dura in carica cinque anni ed e' composta da:
      a) un  medico  specialista in medicina dello sport con funzioni
di presidente;
      b) un  medico  specialista  in  medicina  interna  o disciplina
equivalente;
      c) un medico specialista in cardiologia;
      d) un medico specialista in ortopedia;
      e) un   medico   specialista   in   medicina   legale  e  delle
assicurazioni.
    2.  Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente che
partecipa alle sedute in caso di impedimento o assenza del componente
effettivo.
    3. Le modalita' di funzionamento della commissione e le procedure
per  l'appello  sono  determinate con regolamento di attuazione della
presente legge.
    4.  Ai  membri  della  commissione e' corrisposta una indennita',
nella misura e secondo le modalita' stabilite con deliberazione della
giunta regionale.
    5.   La  commissione  puo',  in  relazione  ai  singoli  casi  da
esaminare,  avvalersi  della  consulenza  di medici in possesso della
specializzazione  inerente  al  caso  specifico,  operanti  presso le
strutture pubbliche ed, ove ritenuto necessario, puo' disporre che il
ricorrente   sia   sottoposto  ad  accertamenti  sanitari  presso  le
strutture di cui all'Art. 4, comma 4.
    6.  La  commissione  provvede  alla tenuta di un archivio dei non
idonei    ed    alla    comunicazione    delle   decisioni   adottate
all'interessato,  alla  federazione  sportiva  di  appartenenza, alla
societa'  o  organizzazione  sportiva  in  cui  il  soggetto  risulta
iscritto  ed  allo  specialista  di  medicina sportiva avverso il cui
giudizio e' stato proposto ricorso».