Art. 2.
Sostituzione dell'Art. 17 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35
    L'Art.  17  della  legge  regionale  n. 35/2003 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.   17.   Norma   finanziaria.  -  1.  Agli  oneri  derivanti
dall'applicazione   dell'Art.  9  della  presente  legge  stimati  in
15.000,00  euro  annui,  si  fa  fronte  per  l'esercizio 2003 con lo
stanziamento  iscritto  alla unita' previsionale di base 264 (Servizi
di prevenzione - spese correnti) del bilancio di previsione 2003.
    2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con le relative leggi
di bilancio.