Art. 2. Sostituzione dell'Art. 17 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 L'Art. 17 della legge regionale n. 35/2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 17. Norma finanziaria. - 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'Art. 9 della presente legge stimati in 15.000,00 euro annui, si fa fronte per l'esercizio 2003 con lo stanziamento iscritto alla unita' previsionale di base 264 (Servizi di prevenzione - spese correnti) del bilancio di previsione 2003. 2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con le relative leggi di bilancio.