Art. 2.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte per il
corrente  esercizio con le risorse iscritte nella unita' previsionale
di  base  (UPB)  521  «Interventi  per  lo  sviluppo rurale, aiuti al
reddito,  agli  investimenti  e allo sviluppo delle imprese agricole,
zootecniche e forestali. Spese correnti».
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.

      Firenze, 22 dicembre 2003.

                               MARTINI

La  presente  legge  e' stata approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 17 dicembre 2003.