Art. 2. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte per il corrente esercizio con le risorse iscritte nella unita' previsionale di base (UPB) 521 «Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali. Spese correnti». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 22 dicembre 2003. MARTINI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 dicembre 2003.