Art. 2.
                             Linea guida
    1.  E'  approvata la «linea guida per l'individuazione e l'uso di
dispositivi  di  protezione  individuale  contro le cadute dall'alto.
Sistemi  di  arresto  caduta»,  di  seguito  denominata  linea guida,
elaborata  dall'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del
lavoro (ISPESL) ed allegata alla presente legge.
    2.  I  dispositivi  di  protezione  individuale  contro le cadute
dall'alto,  individuati  dalla  linea  guida  di  cui al comma 1, nei
limiti  e  nelle condizioni indicate nella stessa linea guida, devono
essere   utilizzati   nelle  circostanze  in  cui,  a  seguito  della
valutazione  dei  rischi,  risulta  che  i  rischi non possono essere
evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione,
da  mezzi  di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti
di riorganizzazione del lavoro.
    3.  La  giunta  regionale  e' incaricata di recepire e pubblicare
eventuali  modifiche  ed  aggiornamenti  della  linea guida di cui al
comma 1.  La  giunta  regionale puo' integrare e specificare la linea
guida  attraverso  apposite  istruzioni  tecniche  emanate  ai  sensi
dell'Art.  13  della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (norme per
il governo del territorio).
    4.  I comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi
alla  presente  legge nel termine di novanta giorni dalla sua entrata
in vigore.