Art. 2. Linea guida 1. E' approvata la «linea guida per l'individuazione e l'uso di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Sistemi di arresto caduta», di seguito denominata linea guida, elaborata dall'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) ed allegata alla presente legge. 2. I dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto, individuati dalla linea guida di cui al comma 1, nei limiti e nelle condizioni indicate nella stessa linea guida, devono essere utilizzati nelle circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. 3. La giunta regionale e' incaricata di recepire e pubblicare eventuali modifiche ed aggiornamenti della linea guida di cui al comma 1. La giunta regionale puo' integrare e specificare la linea guida attraverso apposite istruzioni tecniche emanate ai sensi dell'Art. 13 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (norme per il governo del territorio). 4. I comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi alla presente legge nel termine di novanta giorni dalla sua entrata in vigore.