Art. 3. Piani di sicurezza, di coordinamento e piani operativi di sicurezza. Sostituzione del comma 11 dell'Art. 7 della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52. 1. I piani di sicurezza, di coordinamento e i piani operativi di sicurezza prevedono, in relazione ai rischi previsti, l'installazione e l'utilizzo delle attrezzature di protezione anticaduta anche tenendo conto della linea guida, ricorrendo le condizioni di cui all'Art. 2, comma 2. 2. Il comma 11 dell'Art. 7 della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52, concernente la disciplina delle attivita' edilizie, come modificato dalla legge regionale 5 agosto 2003, n. 43, e' cosi' sostituito: «11. Per le opere ricadenti nell'ambito d'applicazione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili), l'efficacia della concessione edilizia e' sospesa in caso di inosservanza da parte del committente o del responsabile dei lavori degli obblighi loro derivanti dagli articoli 3, 6, 11 e 13 dello stesso decreto; la concessione edilizia riacquista efficacia dopo l'ottemperanza alle inosservanze. La notifica preliminare, oltre a contenere quanto disposto dall'allegato III al decreto legislativo n. 494/1996, da' atto dell'avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento quando previsto. La notifica contiene inoltre la dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori che assevera il rispetto della presente legge».