Art. 3.
Piani  di sicurezza, di coordinamento e piani operativi di sicurezza.
Sostituzione   del   comma  11  dell'Art.  7  della  legge  regionale
                       14 ottobre 1999, n. 52.
    1.  I piani di sicurezza, di coordinamento e i piani operativi di
sicurezza prevedono, in relazione ai rischi previsti, l'installazione
e  l'utilizzo  delle  attrezzature  di  protezione  anticaduta  anche
tenendo  conto  della  linea  guida,  ricorrendo le condizioni di cui
all'Art. 2, comma 2.
    2. Il comma 11 dell'Art. 7 della legge regionale 14 ottobre 1999,
n.  52,  concernente  la  disciplina  delle  attivita' edilizie, come
modificato  dalla  legge  regionale  5  agosto  2003, n. 43, e' cosi'
sostituito:
    «11.  Per  le  opere  ricadenti  nell'ambito  d'applicazione  del
decreto   legislativo   14 agosto  1996,  n.  494  (Attuazione  della
direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e
di  salute  nei  cantieri  temporanei  o  mobili),  l'efficacia della
concessione  edilizia e' sospesa in caso di inosservanza da parte del
committente  o  del  responsabile  dei  lavori  degli  obblighi  loro
derivanti  dagli  articoli  3,  6,  11  e 13 dello stesso decreto; la
concessione  edilizia  riacquista  efficacia dopo l'ottemperanza alle
inosservanze.  La  notifica  preliminare,  oltre  a  contenere quanto
disposto  dall'allegato  III  al decreto legislativo n. 494/1996, da'
atto   dell'avvenuta   redazione   del   piano   di  sicurezza  e  di
coordinamento  quando  previsto.  La  notifica  contiene  inoltre  la
dichiarazione  del  committente  o  del  responsabile  dei lavori che
assevera il rispetto della presente legge».