Art. 4. Programma straordinario di controllo e prevenzione delle cadute dall'alto. Progetto obiettivo 1. La Regione dispone azioni straordinarie di controllo e di prevenzione contro le cadute dall'alto. A tal fine la giunta regionale propone al consiglio regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito progetto obiettivo della durata di tre anni, finalizzato allo svolgimento di un programma straordinario di controlli nei luoghi di lavoro, atto a prevenire le cadute dall'alto, e a realizzare un'intensa campagna d'informazione alle imprese ed alle maestranze.