Art. 4.
Programma  straordinario  di  controllo  e  prevenzione  delle cadute
                    dall'alto. Progetto obiettivo
    1.  La  Regione  dispone  azioni  straordinarie di controllo e di
prevenzione  contro  le  cadute  dall'alto.  A  tal  fine  la  giunta
regionale propone al consiglio regionale, entro tre mesi dall'entrata
in  vigore della presente legge, un apposito progetto obiettivo della
durata  di  tre  anni,  finalizzato  allo svolgimento di un programma
straordinario  di controlli nei luoghi di lavoro, atto a prevenire le
cadute  dall'alto,  e a realizzare un'intensa campagna d'informazione
alle imprese ed alle maestranze.