Art. 2. Modifiche all'Art. 5 della legge regionale n. 47/1991, modificato dall'Art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 34 1. Il comma 3 dell'Art. 5 della legge regionale n. 47/1991 e' abrogato. 2. Il comma 5 dell'Art. 5 della legge regionale n. 47/1991 e' sostituito dal seguente: «5. Il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all'Art. 3 e' attestato in sede di certificazione di abitabilita' e di agibilita', effettuata ai sensi dell'Art. 11 della legge regionale n. 52/1999.».