Art. 2.
    Modifiche all'Art. 5 della legge regionale n. 47/1991, modificato
       dall'Art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 34
    1.  Il  comma  3  dell'Art. 5 della legge regionale n. 47/1991 e'
abrogato.
    2.  Il  comma  5  dell'Art. 5 della legge regionale n. 47/1991 e'
sostituito dal seguente:
    «5.  Il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all'Art. 3 e'
attestato  in sede di certificazione di abitabilita' e di agibilita',
effettuata ai sensi dell'Art. 11 della legge regionale n. 52/1999.».